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Il Liceo Staffa di Trinitapoli progetta a favore delle: misure a sostegno del lavoro penitenziario e di introduzione di benefici per l’inserimento lavorativo dei detenuti.

002 ..:: 10.04.2017 :: 18:00

 

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TRINITAPOLI ..:: Sono 15 le Proposte di Legge che il Senato della Repubblica, nell’ambito dell’iniziativa a favore dei ragazzi, ha selezionato tra tutte le scuole d’Italia. Si tratta di un metodo a quanto pare efficace per sviluppare i processi di partecipazione e stimolare nei ragazzi la consapevolezza dei meccanismi di formazione di una legge e delle mediazioni necessarie che scaturiscono da un dibattito articolato.
Tra le 15 Proposte di Legge, pubblicate sul sito "Il Senato per i ragazzi" http://lab.senatoperiragazzi.it/cms/ddlragazzi  quella che ci sembra più accattivante è quella riferita alle «Misure a sostegno del lavoro penitenziario e di introduzione di benefici per l'inserimento lavorativo dei detenuti».
E’ una Proposta di Legge che merita l’attenzione non solo degli studenti e degli insegnanti ma anche degli “addetti ai lavori” compreso gli Enti Pubblici, i privati, lo Stato, e di conseguenza i Deputati e Senatori della Repubblica italiana.
L’iniziativa ad opera delle studentesse della 3/P del Servizio Socio Sanitario dell’Istituto “Scipione Staffa” di Trinitapoli, coadiuvate dalla Responsabile alla Legalità, prof.ssa Lamacchia Maria Felicia e dal Dirigente Scolastico Cosimo Antonino Strazzeri, ha portato in questo anno scolastico dei buoni frutti a sostegno di una fascia di persone che per vari motivi si trovano a vivere la triste realtà di “detenuto/a”. Se una simile Proposta di Legge elaborata dalle studentesse dovesse veramente trovare nello Stato una reale applicazione, sicuramente potrebbe diventare una risorsa per l’intera collettività non solo nella Sesta Provincia Pugliese ma in tutta la nostra Penisola. Si parla di oltre trentamila beni pubblici abbandonati o non curati che potrebbero trovare una reale possibilità di ripristino delle opere architettoniche e beni culturali e avere alla fine una “destinazione sociale”. In sostanza, il sostegno del lavoro penitenziario ed una introduzione di benefici per l’inserimento lavorativo dei detenuti.

Come fare per votare la Proposta di Legge?
Per votare la Proposta di Legge «Misure a sostegno del lavoro penitenziario e di introduzione di benefici per l'inserimento lavorativo dei detenuti», disponibile da oggi al seguente link: http://lab.senatoperiragazzi.it/ddl/lavoro-dei-detenuti  gli insegnanti e gli alunni di tutta Italia che apprezzano il lavoro di questo progetto possono collegarsi al link a destra dello schermo “Puoi sostenerlo e firmare anche tu!” Secondo se il firmatario è uno studente o un insegnante ci si deve iscrivere premendo uno di questi due link diretti:
- destinati agli studenti: http://lab.senatoperiragazzi.it/aggiungi_utente/studente 
- destinati agli insegnanti: http://lab.senatoperiragazzi.it/aggiungi_utente/docente 
Una volta che l’utente (lo studente o l’insegnante) si è registrato, il sistema invia in modo automatico, all’indirizzo e-mail inserito in fase di registrazione, un link da premere e per votare, occorre premere il pulsante di color fucsia “Clicca per firmare”.
Il lavoro per la registrazione al sito e per votare è molto semplice e non supera un paio di minuti, quindi l’augurio è che tutti gli alunni e gli insegnanti votino per questa Proposta di Legge di utilità sociale. Il sistema permette a tutti gli utenti registrati non solo di co-firmare i Disegni di Legge presentati da altri ragazzi, ma di proporre e votare emendamenti, esprimere il proprio parere nella votazione finale. Insomma ragazzi: «si va alle urne per esprimere una propria opinione»!

Agostino Del Buono
agostino.delbuono@lasestaprovinciapugliese.it



 

Ecco la Proposta di Legge delle ragazze dello "Staffa":

 

«Misure a sostegno del lavoro penitenziario e di introduzione di benefici per l'inserimento lavorativo dei detenuti».

 

 

Onorevoli Senatori! - Presentiamo questo disegno di legge per il recupero e il regolare e stabile reinserimento del detenuto nel tessuto sociale e produttivo. Il reinserimento e la rieducazione del detenuto avvengono attraverso l’inserimento in un progetto lavorativo esterno e controllato volto a risanare beni pubblici in stato di abbandono da destinare alla collettività. Le carceri italiane sono piene di detenuti, l’Istat ne ha stimati cinquanta mila nel 2016 che rappresentano un costo sociale e, invece, potrebbero diventare una risorsa per l’intera collettività.
Sono circa 32.500 i beni pubblici, come informa l’Agenzia delle Entrate, che in parte sono svenduti e in parte abbandonati e che con la nostra proposta potrebbero trovare una reale possibilità di ripristino. D’altra parte, l’articolo 118 della Costituzione prevede che le amministrazioni pubbliche favoriscano la partecipazione dei cittadini e in questo caso dei detenuti per lo svolgimento di attività di interesse generale.
L’articolo 24 della legge n. 164 del 2014 ha introdotto il “baratto amministrativo”, scambio di beni tra amministrazioni e cittadini con la concessione di riduzione o esenzione dei tributi in cambio di lavori e interventi di pubblica utilità. Nel nostro caso il lavoro è svolto dai detenuti in cambio di benefici a vario titolo. Pensiamo che una simile proposta potrebbe dare un notevole impulso per affrontare in maniera concreta i cronici e insoluti problemi connessi alla degradante condizione carceraria.
La Costituzione Italiana all’articolo 27 sottolinea che “le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”. Ciò è ribadito nella legislazione Europea. L’articolo 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea sancisce il principio di presunzione di innocenza e il diritto di difesa. La legge n. 354 del 1975 prevede inoltre, la necessità della destinazione dei detenuti al lavoro e la partecipazione a corsi di formazione.
La nostra proposta, tenendo conto della legislazione già vigente in materia, vuole consentire la partecipazione attiva, su base volontaria, di tutti i detenuti e le detenute sia italiani che stranieri, volta al recupero a favore della collettività di beni pubblici in stato di abbandono per un corretto ripristino e una destinazione sociale. Si prevede un periodo formativo in carcere che dia al detenuto la possibilità di comprendere i valori fondamentali della convivenza civile e la presa di coscienza della devianza e dei reati ad essa connessi. Sono previsti controlli da parte delle autorità competenti e l’impegno del detenuto sarà valutato dalla magistratura come elemento per la concessione di eventuali benefici. Ai fini del reinserimento del condannato, sarà fondamentale sia l’impegno del detenuto sia la disponibilità manifestata dalla società civile di accogliere colui che ha violato le regole.
La proposta consente alla Magistratura di avere a disposizione elementi valutativi certi, legati all’impegno del detenuto nell’attività lavorativa, al fine di bilanciare l’interesse pubblico a difendersi contro il crimine con il diritto del detenuto al reinserimento nella società civile alla quale con il proprio lavoro di interesse generale risarcisce il danno prodotto con la sua attività criminale.

 

art 1
(Finalità)


1. La presente legge ha come obbiettivo la rieducazione e il reinserimento nella società civile dei detenuti italiani e stranieri attraverso l’impiego in iniziative lavorative utili per la collettività di cui all’articolo 2.
2. L’inserimento nel progetto lavorativo avviene su base volontaria e su richiesta dei detenuti. Le richieste saranno esaminate da una commissione appositamente istituita, formata dal Direttore del carcere, dallo Psicologo del carcere, da un Rappresentate della Polizia Penitenziaria, eletto all’interno della categoria di appartenenza e dall’Assessore ai beni culturali dell’ente interessato o dal Ministro dei beni culturali.
3. Possono presentare domanda i detenuti che non siano stati condannati ad una pena detentiva superiore a 10 anni, non abbiano superato 60 anni di età, non abbiano usufruito di misure alternative con esito negativo.

art 2
(Recupero dei beni pubblici)


1. Il progetto lavorativo è volto al recupero e al mantenimento a favore della collettività dei beni di cui all’articolo 3 al fine di un loro corretto utilizzo e della loro destinazione sociale.

 

art 3
(Beni da recuperare)


1. Le amministrazioni penitenziarie stipulano convenzioni con lo Stato e gli enti proprietari dei beni finalizzate ad individuare i beni destinatari dell’attività di recupero.
2. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo di concerto con le Regioni, i comuni e le associazioni ambientaliste del territorio provvedono a redigere un albo di beni pubblici da recuperare destinatari della presente legge. Tra questi l’amministrazione penitenziaria sceglie i beni da inserire nel progetto lavorativo.
3. I beni devono essere individuati tra quelli in stato di abbandono e che per le loro caratteristiche rendono antieconomico il recupero consentendo il risanamento ambientale e salvando dall’attuale degrado beni di interesse storico-artistico e culturale.
4. I beni recuperati dovranno essere destinati ad attività sociali. Per attività sociali si intende la realizzazione di centri per giovani, per anziani, per disabili, centri ricreativi e culturali, impianti per attività sportive con finalità sociali e aggregative.

 

art 4
(Corsi di formazione)


1. L’amministrazione penitenziaria stipula convenzioni con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l’organizzazione di cosi di formazione affidati ad enti accreditati, selezionati sulla base di un bando pubblico.
2 I corsi avranno una durata di 400 ore e dovranno comprendere l’insegnamento degli elementi fondamentali relativi all’assetto giuridico del nostro Stato. Al termine verrà rilasciato un attestato spendibile nel mondo del lavoro.
3. L’accesso ai corsi sarà valutato da una commissione, costituita dal Direttore del carcere e dai rappresentanti di centri territoriali dell’impiego, attraverso colloqui destinati a conoscere le attitudini e le professionalità del detenuto.
4. I costi per la progettazione e le risorse necessarie saranno a carico dell’ente proprietario del bene da recuperare.

 

art 5
(Attività lavorativa)


1. L’attività lavorativa ha carattere volontario ed è intesa quale manifestazione di natura risarcitoria che il detenuto propone alla collettività.
2. Al detenuto, in base all’impegno mostrato nella attività lavorativa, saranno riconosciuti permessi premio o riduzioni della pena o il godimento di un regime di semi-libertà. L’attività varrà come esperienza lavorativa documentata.
3. I detenuti devono essere organizzati in gruppi di lavoro controllati dalla polizia penitenziaria.
4. Il controllo può avvenire anche attraverso strumenti elettronici individuati dall’amministrazione stessa, nel rispetto dei diritti e della dignità umana.

art 6
(Copertura finanziaria)


1. All’onere finanziario derivante dall’attuazione della presente legge si provvede attraverso contributi pagati dai visitatori dei beni pubblici riqualificati, contributi pagati da enti o associazioni private che usufruiscono a vario titolo del bene, sponsorizzazione da parte di privati o eventuali fondi europei.

 

 

 

 

 

Referente del Progetto:

LAMACCHIA MARIA FELICIA

mariafelicia.lamacchia@istruzione.it

 

 

 

 

 

 

 

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