008..:: 16.05.2013

Chi si accinge a presentare una domanda di
adozione internazionale deve prestare attenzione a diversi
fattori, tra cui, quello della «legalizzazione degli atti
pubblici».
A volte, può succedere che le coppie e le associazioni non
controllano ogni documento ma si limitano a verificare che
si ci siano i «timbri» sulle decine di pagine di documenti
da inviare al Tribunale dello Stato estero.
Dopo mesi di attesa, può arrivare il diniego alla
prosecuzione della pratica perché quei famosi «timbri» non
sono stati ritenuti «validi» per il Tribunale che li ha
esaminati.
Troppo zelo? «Potevano chiudere un occhio!»…
E’ la prima cosa che un inesperto del settore potrebbe dire…
Ma addentrandoci più accuratamente nel problema, i «giudici»
delle altre nazioni hanno fatto bene a rigettare la pratica
di adozione in quanto vi sono delle norme ben precise a cui
ci si deve attenere anche per una semplice «autentica di
documento».
Allora, vediamo insieme come fare per inoltrare i documenti
di adozione validi «una e una sola volta» senza incorrere in
errori di questo tipo.
I documenti che vanno oltre confine, dovranno essere
vidimati secondo quanto previsto nella «Convenzione che
sopprime la legalizzazione degli atti pubblici esteri»
conclusasi a L’Aja il 5 ottobre 1961.
La citata Convenzione, così come si legge all’art. 1, si
applica agli atti pubblici che vengono redatti sul
territorio di uno Stato contraente e che devono essere
prodotti sul territorio di uno Stato estero.
Ma attenzione al «Modello di postilla».
La prima cosa è quella che i primi due righi devono essere
scritti in lingua francese: APOSTILLE e (Convention de La
Haye du 5 octobre 1961).
Poi, bisogna distinguere due tipi di «postilla»: quella
effettuata dalla Prefettura della provincia dove risiede la
coppia di genitori e quella effettuata dal Tribunale.
Alla seconda appartengono quei documenti del tipo: atti
notarili, certificato di buona condotta ecc... mentre alla
prima appartengono i documenti del tipo: attestazione della
retribuzione del datore di lavoro, l’attestazione firmata
dall’Ingegnere o dall’Architetto in cui si dichiara di
essere proprietario dell’immobile, il certificato
dell’Ordine degli Ingegneri o degli Architetti in cui il
professionista risulta essere iscritto, ecc…
Essi devono essere fotocopiati dalla coppia e portati allo
Stato Civile Anagrafe del Comune di residenza per inserire i
«primi timbri» per «Copia conforme all’originale».
Attenzione però!
I documenti non vanno firmati da un semplice impiegato ma
vanno siglati esclusivamente dal funzionario che ha la sua
firma depositata in Prefettura, recentemente denominata
"Ufficio Territoriale del Governo".
Dopo aver ottenuto questi primi timbri si passa alla fase
successiva.
Gli stessi documenti vanno portati in Prefettura della
provincia in cui è ubicato il Comune.
Il funzionario della Prefettura, incaricato alla apposizione
di ulteriori timbri sui documenti che vanno all’estero,
oltre che dell’Apostilla vera e propria, verifica la firma
depositata negli uffici ed inserisce ulteriori timbri di
convalida sui documenti.
Il modello di postilla, inoltre, ha valore solo se
corrisponde a quello indicato nella fotografia e porta con
sé le dieci «diciture».
Ogni altro modello di «postilla» non è considerato valido ed
è motivo di rigetto delle domande presentate dalle coppie
proprio perché «non corrispondenti alla Convenzione
Internazionale».
Sta quindi alla coppia verificare se tale «marchio»
rispecchia l’ufficialità del timbro o meno per non perdere
«tempo prezioso per l’adozione» di quei bambini che
aspettano da sempre un papà ed una mamma.
Agostino Del Buono
agostino.delbuono@lasestaprovinciapugliese.it
I lettori che riscontrano altri errori su Timbri ed
Apostille, possono inviare una copia di detto timbro alla
redazione@lasestaprovinciapugliese.it
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