021..:: 19.10.2009
Operaio agricolo durante la vendemmia
dell'anno 2009.
TRINITAPOLI..:: Ogni lavoro ha i suoi “pro” e i suoi
“contro”, da quello impiegatizio a quello del «Mondo
Agricolo». Vi siete mai chiesto per un istante quali sono i
vantaggi e gli svantaggi di questa ultima categoria?
Procediamo con ordine sulla questione per arrivare, alla
fine, agli agricoltori pugliesi e ai pensionati in
agricoltura alle prese con i ricorsi verso l’INPS.
Gli operai agricoli, ovvero, coloro che lavorano in
campagna, si svegliano al mattino verso le ore 4:00 quando
tutte le altre persone che appartengono ad altre categorie
dormono ancora per un paio d’ore prima dello squillo della
sveglia. Dopo aver fatto una colazione per lo più con un
“tozzo di pane duro e pomodoro, unito a un pezzo di cacio
fresco” perché quello stagionato è alquanto proibitivo
dall’entrata dell’Euro, si mettono sul loro trattore o
quello dell’amico lavoratore e si avviano verso il terreno
dell’Azienda Agricola che lo ha assunto. Freddo, gelo,
pioggia, grandine d’inverno, e sole ardente a 40° gradi
d’estate, unito a periodi di polline e graminacee, devono
essere sempre presenti perché in un anno solare devono
comunque arrivare alle 101 giornate lavorative per aver
diritto al sussidio di disoccupazione agricola.
E così, anche se distanti di un centinaio di chilometri dal
luogo di residenza, i lavoratori agricoli pugliesi e non, si
spostano facilmente da soli o in compagnia, magari adattando
la loro vecchia macchina a benzina con altri impianti del
tipo Gpl o a Metano, per raggiungere l’appezzamento agricolo
da coltivare.
Solo in questo modo, con sacrifici veri, riescono a portare
a casa quel poco che gli avanza dalla giornata lavorativa.
Ma lo fanno perché hanno una famiglia da mantenere, lo fanno
perché solo quello è il lavoro che hanno svolto sin dalla
tenera età di 14 anni, limite imposto dalla legge per
conseguire la licenza media inferiore di un tempo.
Ma alcune volte, nonostante questi sforzi notevoli, si
aggiunge anche il “provvedimento di disconoscimento delle
prestazioni di lavoro in agricoltura ai fini della tutela
previdenziale” per alcuni anni addietro, in cui il
lavoratore, regolarmente assunto da una o più Azienda
Agricola deve dimostrare di aver lavorato per non incorrere
a sanzioni di qualsiasi tipo.
E li diventa veramente un problema. Il lavoro più pesante
per il lavoratore agricolo non è tanto quello di lavorare
sotto la pioggia o sotto il sole di Agosto, quanto, quello
di reperire tutta la documentazione idonea per il ricorso da
inoltrare all’Inps Provinciale o Comitato Regionale per i
Rapporti di Lavoro costituito presso la Direzione Regionale
del Lavoro.
Quali sono i documenti da
allegare.
Come prima cosa occorre reperire: le veline di
assunzione/licenziamento dell’anno o degli anni, oggetto del
provvedimento; la copia del provvedimento di disconoscimento
ricevuto dall’INPS provinciale; le buste paghe ricevute
dall’Azienda Agricola; il modello CUD rilasciato
dall’Azienda Agricola; ed io aggiungerei anche la carta di
identità, il famigerato codice fiscale ed infine il «Modello
Unico» degli anni in questione, oggetto del provvedimento,
considerato che tali emolumenti sono stati inseriti in
questo documento fiscale e gli operai agricoli hanno pagato
le relative tasse all’Erario, così come gli altri
contribuenti onesti che non evadono il fisco.
Come muoversi, i primi passi.
Prima di andare da un Sindacato di appartenenza, da un
Patronato o da un Avvocato, è bene che il lavoratore
agricolo sia in possesso delle attestazioni precedentemente
indicate, e, nel caso in cui li ha smarriti, può chiederne
copia alle Aziende Agricole dove ha svolto la sua attività
negli anni di riferimento del provvedimento di
disconoscimento delle prestazioni di lavoro in agricoltura.
Dopo aver messo tutto il materiale in una cartellina è da
decidere a chi affidare l’incarico assai spinoso così come
lo è il «Mondo Agricolo».
E’ possibile scegliere tra tre soggetti: il Sindacato di
appartenenza; il Patronato; un Legale che conosce le Leggi
del «Mondo Agricolo» e quelle relative alla «tutela
previdenziale».
La scelta deve essere “oculata” perché si tratta di un
ricorso vero e proprio e dal suo esito dipende la
restituzione o meno all’INPS dell’indennità di
disoccupazione agricola riferita agli anni del provvedimento
stesso. Si tratta di somme che, se comprendono diversi anni
di lavoro, uniti agli interessi, diventano veramente una
montagna di soldi per un operaio agricolo o per il
pensionato agricolo. Oltre al fatto che l’Istituto, potrà
agire di conseguenza nei confronti del lavoratore agricolo.
I dubbi dei lavoratori agricoli in
merito al ricorso secondo l’art. 17 del Decreto Legislativo
n. 124 del 2004.
Il lavoratore agricolo e/o il pensionato agricolo, una volta
ricevuta la raccomandata con ricevuta di ritorno da parte
dell’INPS provinciale, ha 30 giorni di tempo per poter
effettuare il ricorso avverso il provvedimento di
disconoscimento delle prestazioni di lavoro in agricoltura
ai fini della tutela previdenziale.
Se il lavoratore agricolo risiede ad esempio in Puglia, il
ricorso va presentato al Comitato Regionale per i Rapporti
di Lavoro costituito presso la Direzione Regionale del
Lavoro di Bari, la cui sede è in via Trieste, al civico 29.
Se il lavoratore agricolo risiede in altre Regioni d’Italia,
il ricorso andrà presentato ai rispettivi Comitati
Regionali.
È da sottolineare che i ricorsi non sono tutti uguali. Ogni
ricorso deve essere presentato agli Organi competenti e
comunque, quelli indicati nel provvedimento di
disconoscimento delle prestazioni di lavoro in agricoltura.
Riassumiamo brevemente in questo elenco quali sono gli
organismi dell’INPS con l’articolazione in funzione della
materia da contendere.
N. |
DESCRIZIONE |
1. |
I ricorsi in 1° grado (art.
11, comma 1, del Decreto Legislativo n. 375/1993),
restano di competenza della Commissione Integrazione
Salariale Operai Agricoli (CISOA) alla quale
pertanto devono essere inoltrati per la decisione in
merito. |
2. |
I ricorsi in 2° grado ex art.
11, comma 2, del Decreto Legislativo n. 375/1993,
avverso le decisioni delle locali Commissioni CISOA,
saranno acquisiti e istruiti dalle sedi INPS e,
quindi, inoltrati alla competente Commissione
centrale CAU per la decisione. |
3. |
I ricorsi dei datori di lavoro
agricoli avverso verbali aventi ad oggetto la
qualificazione e/o la sussistenza del rapporto di
lavoro, sono decisi dai competenti Comitati
Regionali per i rapporti di lavoro, presso i quali,
le Sedi INPS dovranno verificare l’esistenza dei
ricorsi prodotti dai datori di lavoro agricoli
originati dalle risultanze dai medesimi verbali
ispettivi, al fine di una più completa istruttoria
dei ricorsi medesimi. |
4. |
I ricorsi prodotti in unico
grado dai lavoratori agricoli autonomi ed associati
(art. 15 del Decreto Legislativo n. 375/1993)
restano di competenza della Commissione centrale CAU. |
Alcuni dubbi legittimi da parte dei lavoratori agricoli che
hanno ricevuto il “provvedimento di disconoscimento delle
prestazioni di lavoro in agricoltura ai fini della tutela
previdenziale per gli annoi 2000 e 2001” sono quelli
riferiti a chi inoltrare materialmente il ricorso.
Da una parte, nel provvedimento è indicato che il ricorso
deve essere presentato al Comitato Regionale per i Rapporti
di Lavoro presso la Direzione Regionale del Lavoro,
dall’altra, tenendo presente la Circolare INPS n. 105 del 2
settembre 2009, al 3° capoverso del punto 2, viene
sottolineato «Con particolare riferimento ai ricorsi avverso
provvedimenti di disconoscimento delle prestazioni di lavoro
in agricoltura o di cancellazioni dagli elenchi anagrafici
dei lavoratori agricoli, il Ministero ha sottolineato che
detti provvedimenti, operando solo un generico riferimento a
controlli ispettivi svolti senza precisare né gli estremi né
il contenuto dei verbali ispettivi che peraltro non sono
notificati al lavoratore, non possono essere impugnati ai
sensi dell’art. 17, Decreto Legislativo n. 124/2004.
Conseguentemente i Comitati Regionali per i rapporti di
lavoro non possono essere ritenuti competenti ad esaminare i
ricorsi proposti da soggetti diversi dai datori di lavoro
e/o rappresentanti legali, nei cui confronti sono
predisposti e notificati gli atti impugnati».
Ma allora, se il Comitato Regionale per i rapporti di lavoro
non sono competenti ad esaminare i ricorsi proposti da
soggetti diversi dai datori di lavoro e/o dai loro
rappresentanti legali, nei cui confronti sono predisposti e
notificati gli atti impugnati perché nel provvedimento di
disconoscimento prima citato è inserito che «avverso tale
provvedimento, ai sensi dell’art 17 del Decreto Legislativo
n. 124 del 204 è possibile proporre ricorso entro 30 giorni
al Comitato Regionale per i Rapporti di Lavoro costituito
presso la Direzione Regionale»?
Altri dubbi da parte dei pensionati in agricoltura che hanno
ricevuto lo stesso provvedimento di disconoscimento delle
prestazioni di lavoro in agricoltura sono stati: «E’
possibile che il provvedimento di disconoscimento delle
prestazioni di lavoro in agricoltura venga inviato anche ai
pensionati che godono del relativo trattamento da oltre
cinque anni»?
In Italia tutto sembra possibile... Alcuni pensionati
interpellati per l’occasione hanno dichiarato che: «A
livello di logica e di buon senso, tali controlli possono e
devono essere fatti dall’INPS prima di accordare la pensione
agli anziani e non dopo cinque anni dalla sua concessione.
La stessa cosa vale anche per il sussidio di disoccupazione
agricola: il controllo può essere effettuato nello stesso
anno in cui l’Azienda Agricola ha dichiarato le relative
assunzioni e/o licenziamento». Ed ancora: «Anzi, in questo
mondo informatico che viviamo, dove il tutto viene trasmesso
in pochi secondi via Internet, ritengo che i controlli
possono essere effettuati dall’INPS o da chi effettua tali
indagini anno per anno, mese per mese, e non dopo nove anni
dall’evento».
Solo in questo modo, gli operai agricoli che in un prossimo
futuro diventeranno pensionati agricoli, non vivranno una
vita di paure, incertezze, preoccupazioni, ansie e timori
fino all’ultimo giorno loro destinato su questa terra, in
attesa di una vita migliore.
Agostino Del Buono
agostino.delbuono@lasestaprovinciapugliese.it
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