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Mondo Agricolo: Agricoltori e pensionati pugliesi alle prese con i ricorsi contro il provvedimento di disconoscimento delle prestazioni di lavoro in agricoltura.  

021..:: 19.10.2009

 

 

Operaio agricolo durante la vendemmia dell'anno 2009.

 

 

 

TRINITAPOLI..:: Ogni lavoro ha i suoi “pro” e i suoi “contro”, da quello impiegatizio a quello del «Mondo Agricolo». Vi siete mai chiesto per un istante quali sono i vantaggi e gli svantaggi di questa ultima categoria?
Procediamo con ordine sulla questione per arrivare, alla fine, agli agricoltori pugliesi e ai pensionati in agricoltura alle prese con i ricorsi verso l’INPS.
Gli operai agricoli, ovvero, coloro che lavorano in campagna, si svegliano al mattino verso le ore 4:00 quando tutte le altre persone che appartengono ad altre categorie dormono ancora per un paio d’ore prima dello squillo della sveglia. Dopo aver fatto una colazione per lo più con un “tozzo di pane duro e pomodoro, unito a un pezzo di cacio fresco” perché quello stagionato è alquanto proibitivo dall’entrata dell’Euro, si mettono sul loro trattore o quello dell’amico lavoratore e si avviano verso il terreno dell’Azienda Agricola che lo ha assunto. Freddo, gelo, pioggia, grandine d’inverno, e sole ardente a 40° gradi d’estate, unito a periodi di polline e graminacee, devono essere sempre presenti perché in un anno solare devono comunque arrivare alle 101 giornate lavorative per aver diritto al sussidio di disoccupazione agricola.
E così, anche se distanti di un centinaio di chilometri dal luogo di residenza, i lavoratori agricoli pugliesi e non, si spostano facilmente da soli o in compagnia, magari adattando la loro vecchia macchina a benzina con altri impianti del tipo Gpl o a Metano, per raggiungere l’appezzamento agricolo da coltivare.
Solo in questo modo, con sacrifici veri, riescono a portare a casa quel poco che gli avanza dalla giornata lavorativa.
Ma lo fanno perché hanno una famiglia da mantenere, lo fanno perché solo quello è il lavoro che hanno svolto sin dalla tenera età di 14 anni, limite imposto dalla legge per conseguire la licenza media inferiore di un tempo.
Ma alcune volte, nonostante questi sforzi notevoli, si aggiunge anche il “provvedimento di disconoscimento delle prestazioni di lavoro in agricoltura ai fini della tutela previdenziale” per alcuni anni addietro, in cui il lavoratore, regolarmente assunto da una o più Azienda Agricola deve dimostrare di aver lavorato per non incorrere a sanzioni di qualsiasi tipo.
E li diventa veramente un problema. Il lavoro più pesante per il lavoratore agricolo non è tanto quello di lavorare sotto la pioggia o sotto il sole di Agosto, quanto, quello di reperire tutta la documentazione idonea per il ricorso da inoltrare all’Inps Provinciale o Comitato Regionale per i Rapporti di Lavoro costituito presso la Direzione Regionale del Lavoro.
 

Quali sono i documenti da allegare.

Come prima cosa occorre reperire: le veline di assunzione/licenziamento dell’anno o degli anni, oggetto del provvedimento; la copia del provvedimento di disconoscimento ricevuto dall’INPS provinciale; le buste paghe ricevute dall’Azienda Agricola; il modello CUD rilasciato dall’Azienda Agricola; ed io aggiungerei anche la carta di identità, il famigerato codice fiscale ed infine il «Modello Unico» degli anni in questione, oggetto del provvedimento, considerato che tali emolumenti sono stati inseriti in questo documento fiscale e gli operai agricoli hanno pagato le relative tasse all’Erario, così come gli altri contribuenti onesti che non evadono il fisco.

Come muoversi, i primi passi.
Prima di andare da un Sindacato di appartenenza, da un Patronato o da un Avvocato, è bene che il lavoratore agricolo sia in possesso delle attestazioni precedentemente indicate, e, nel caso in cui li ha smarriti, può chiederne copia alle Aziende Agricole dove ha svolto la sua attività negli anni di riferimento del provvedimento di disconoscimento delle prestazioni di lavoro in agricoltura.
Dopo aver messo tutto il materiale in una cartellina è da decidere a chi affidare l’incarico assai spinoso così come lo è il «Mondo Agricolo».
E’ possibile scegliere tra tre soggetti: il Sindacato di appartenenza; il Patronato; un Legale che conosce le Leggi del «Mondo Agricolo» e quelle relative alla «tutela previdenziale».
La scelta deve essere “oculata” perché si tratta di un ricorso vero e proprio e dal suo esito dipende la restituzione o meno all’INPS dell’indennità di disoccupazione agricola riferita agli anni del provvedimento stesso. Si tratta di somme che, se comprendono diversi anni di lavoro, uniti agli interessi, diventano veramente una montagna di soldi per un operaio agricolo o per il pensionato agricolo. Oltre al fatto che l’Istituto, potrà agire di conseguenza nei confronti del lavoratore agricolo.

I dubbi dei lavoratori agricoli in merito al ricorso secondo l’art. 17 del Decreto Legislativo n. 124 del 2004.
Il lavoratore agricolo e/o il pensionato agricolo, una volta ricevuta la raccomandata con ricevuta di ritorno da parte dell’INPS provinciale, ha 30 giorni di tempo per poter effettuare il ricorso avverso il provvedimento di disconoscimento delle prestazioni di lavoro in agricoltura ai fini della tutela previdenziale.
Se il lavoratore agricolo risiede ad esempio in Puglia, il ricorso va presentato al Comitato Regionale per i Rapporti di Lavoro costituito presso la Direzione Regionale del Lavoro di Bari, la cui sede è in via Trieste, al civico 29. Se il lavoratore agricolo risiede in altre Regioni d’Italia, il ricorso andrà presentato ai rispettivi Comitati Regionali.
È da sottolineare che i ricorsi non sono tutti uguali. Ogni ricorso deve essere presentato agli Organi competenti e comunque, quelli indicati nel provvedimento di disconoscimento delle prestazioni di lavoro in agricoltura.
Riassumiamo brevemente in questo elenco quali sono gli organismi dell’INPS con l’articolazione in funzione della materia da contendere.

 

N. DESCRIZIONE
1. I ricorsi in 1° grado (art. 11, comma 1, del Decreto Legislativo n. 375/1993), restano di competenza della Commissione Integrazione Salariale Operai Agricoli (CISOA) alla quale pertanto devono essere inoltrati per la decisione in merito.
2. I ricorsi in 2° grado ex art. 11, comma 2, del Decreto Legislativo n. 375/1993, avverso le decisioni delle locali Commissioni CISOA, saranno acquisiti e istruiti dalle sedi INPS e, quindi, inoltrati alla competente Commissione centrale CAU per la decisione.
3. I ricorsi dei datori di lavoro agricoli avverso verbali aventi ad oggetto la qualificazione e/o la sussistenza del rapporto di lavoro, sono decisi dai competenti Comitati Regionali per i rapporti di lavoro, presso i quali, le Sedi INPS dovranno verificare l’esistenza dei ricorsi prodotti dai datori di lavoro agricoli originati dalle risultanze dai medesimi verbali ispettivi, al fine di una più completa istruttoria dei ricorsi medesimi.
4. I ricorsi prodotti in unico grado dai lavoratori agricoli autonomi ed associati (art. 15 del Decreto Legislativo n. 375/1993) restano di competenza della Commissione centrale CAU.


Alcuni dubbi legittimi da parte dei lavoratori agricoli che hanno ricevuto il “provvedimento di disconoscimento delle prestazioni di lavoro in agricoltura ai fini della tutela previdenziale per gli annoi 2000 e 2001” sono quelli riferiti a chi inoltrare materialmente il ricorso.
Da una parte, nel provvedimento è indicato che il ricorso deve essere presentato al Comitato Regionale per i Rapporti di Lavoro presso la Direzione Regionale del Lavoro, dall’altra, tenendo presente la Circolare INPS n. 105 del 2 settembre 2009, al 3° capoverso del punto 2, viene sottolineato «Con particolare riferimento ai ricorsi avverso provvedimenti di disconoscimento delle prestazioni di lavoro in agricoltura o di cancellazioni dagli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, il Ministero ha sottolineato che detti provvedimenti, operando solo un generico riferimento a controlli ispettivi svolti senza precisare né gli estremi né il contenuto dei verbali ispettivi che peraltro non sono notificati al lavoratore, non possono essere impugnati ai sensi dell’art. 17, Decreto Legislativo n. 124/2004. Conseguentemente i Comitati Regionali per i rapporti di lavoro non possono essere ritenuti competenti ad esaminare i ricorsi proposti da soggetti diversi dai datori di lavoro e/o rappresentanti legali, nei cui confronti sono predisposti e notificati gli atti impugnati».
Ma allora, se il Comitato Regionale per i rapporti di lavoro non sono competenti ad esaminare i ricorsi proposti da soggetti diversi dai datori di lavoro e/o dai loro rappresentanti legali, nei cui confronti sono predisposti e notificati gli atti impugnati perché nel provvedimento di disconoscimento prima citato è inserito che «avverso tale provvedimento, ai sensi dell’art 17 del Decreto Legislativo n. 124 del 204 è possibile proporre ricorso entro 30 giorni al Comitato Regionale per i Rapporti di Lavoro costituito presso la Direzione Regionale»?
Altri dubbi da parte dei pensionati in agricoltura che hanno ricevuto lo stesso provvedimento di disconoscimento delle prestazioni di lavoro in agricoltura sono stati: «E’ possibile che il provvedimento di disconoscimento delle prestazioni di lavoro in agricoltura venga inviato anche ai pensionati che godono del relativo trattamento da oltre cinque anni»?
In Italia tutto sembra possibile... Alcuni pensionati interpellati per l’occasione hanno dichiarato che: «A livello di logica e di buon senso, tali controlli possono e devono essere fatti dall’INPS prima di accordare la pensione agli anziani e non dopo cinque anni dalla sua concessione. La stessa cosa vale anche per il sussidio di disoccupazione agricola: il controllo può essere effettuato nello stesso anno in cui l’Azienda Agricola ha dichiarato le relative assunzioni e/o licenziamento». Ed ancora: «Anzi, in questo mondo informatico che viviamo, dove il tutto viene trasmesso in pochi secondi via Internet, ritengo che i controlli possono essere effettuati dall’INPS o da chi effettua tali indagini anno per anno, mese per mese, e non dopo nove anni dall’evento».
Solo in questo modo, gli operai agricoli che in un prossimo futuro diventeranno pensionati agricoli, non vivranno una vita di paure, incertezze, preoccupazioni, ansie e timori fino all’ultimo giorno loro destinato su questa terra, in attesa di una vita migliore.


Agostino Del Buono
agostino.delbuono@lasestaprovinciapugliese.it


 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

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