019 ..:: 16.02.2017 :: 18:30
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SOVERATO :: Il primo comma dell’art. 7 Cost. dispone che «Lo
Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio
ordine, indipendenti e sovrani».
Tale disposizione esprime, pertanto, il riconoscimento dell’originarietà
dell’ordinamento della Chiesa cattolica, nonché della sua
indipendenza e sovranità.
I rapporti tra i due ordinamenti sono regolati dai Patti
Lateranensi (cfr. art. 7, co. 2 Cost.).
La loro stipula, avvenuta l’11 febbraio 1929, costituì la
soluzione della cd. questione romana, insorta dopo
l’annessione di Roma al Regno d’Italia (1870).
I Patti Lateranensi possono essere modificati con legge
ordinaria, purché le modificazioni siano preventivamente
concordate tra le parti.
Qualora manchi l’accordo, lo Stato può procedere
unilateralmente alle modifiche, ricorrendo, però, al
procedimento di revisione costituzionale ex art. 138 Cost.
(cfr. art. 7, co. 2 Cost.).
Si tratta di una fonte atipica, atteso il carattere di legge
speciale e la particolare resistenza all’abrogazione di
norme di legge ordinarie.
Le norme dei Patti Lateranensi possono inoltre derogare a
norme di rango costituzionale, trattandosi di norme pattizie
a carattere speciale.
L’unico limite è rappresentato dai principi supremi
dell’ordinamento costituzionale dello Stato (cfr. C. Cost.,
sent. n. 175/1973 ).
I Patti Lateranensi sono stati rivisti nel 1984 con
l’accordo di Villa Madama, che ha apportato alcune novità
piuttosto significative nei rapporti tra Stato e Chiesa.
Tra queste si possono ricordare le seguenti:
- l’abrogazione del principio della religione di Stato;
- le innovazioni nella disciplina del matrimonio alla luce
della legge sul divorzio (l. n. 898/1970);
- il superamento del principio dell’obbligatorietà
dell’insegnamento della religione cattolica nelle scuole.
Patti Lateranensi è il nome che è stato stabilito per gli
accordi di mutuo riconoscimento tra il Regno d'Italia e la
Santa Sede sottoscritti l'11 febbraio 1929, grazie ai quali
per la prima volta dall'Unità d'Italia furono stabilite
regolari relazioni bilaterali tra Italia e Santa Sede.
Presero il nome del Palazzo di San Giovanni in Laterano in
cui avvenne la firma degli accordi, che furono negoziati tra
il Cardinale Segretario di StatoPietro Gasparri per conto
della Santa Sede e il Presidente del Consiglio dei ministri
nonché duce d'Italia Benito Mussolini per conto del Regno
d'Italia.
Il rapporto tra Stato e Chiesa era precedentemente
disciplinato unilateralmente dalla cosiddetta «legge delle
Guarentigie», approvata dal Parlamento italiano il 13 maggio
1871 dopo la presa di Roma. La legge delle Guarentigie non
venne mai riconosciuta dai Pontefici, da Pio IX in poi; la
somma stanziata anno per anno dal governo italiano venne
conservata in un apposito conto, in attesa di concludere un
accordo con la Santa Sede.
Il contenuto dei Patti Lateranensi.
I Patti Lateranensi consistono in tre distinti documenti: il
primo riconosce l'indipendenza e la sovranità della Santa
Sede che fondava lo Stato della Città del Vaticano; secondo:
la "Convenzione Finanziaria" che prevedeva un risarcimento
di 750 milioni di lire a beneficio della Chiesa. Regolava
cioè le questioni sorte dopo le spoliazioni degli enti
ecclesiastici a causa delle leggi eversive; e terzo: il
Concordato che definiva le relazioni civili e religiose in
Italia tra la Chiesa e il Governo (prima d'allora, cioè
dalla nascita del Regno d'Italia, sintetizzate nel motto:
«libera Chiesa in libero Stato»). E’ stata inoltre prevista
l'esenzione, al nuovo Stato denominato «Città del Vaticano»,
dalle tasse e dai dazi sulle merci importate e il
risarcimento di "1 miliardo e 750 milioni di lire e di
ulteriori titoli di Stato consolidati al 5 per cento al
portatore, per un valore nominale di un miliardo di lire"[1]
per i danni finanziari subiti dallo Stato pontificio in
seguito alla fine del potere temporale.
Nel precedente Concordato, nel quale ancora vigeva la norma
del giuramento dei nuovi vescovi al Governo italiano,
l'unico vescovo che non era obbligato a giurare fedeltà
all'Italia era colui che fa le veci del Pontefice nella sua
qualità di vescovo di Roma, cioè il cardinale vicario.
Questa eccezione alla regola, che appariva nel Concordato,
era stata prevista proprio in segno di rispetto
dell'indipendenza del Papa da parte dell'Italia.
Il suo vicario non deve essere sottoposto al giuramento,
perché rappresenta il vescovo effettivo della città di Roma,
cioè il Papa. Il governo italiano acconsentì di rendere le
sue leggi sul matrimonio e il divorzio conformi a quelle
della Chiesa cattolica di Roma e di rendere il clero esente
dal servizio militare. I Patti garantirono alla Chiesa il
riconoscimento del cattolicesimo quale religione di Stato in
Italia, con importanti conseguenze sul sistema scolastico
pubblico, come l'istituzione dell'insegnamento della
religione cattolica, già presente dal 1923 e tuttora
esistente seppure con modalità diverse.
I Patti Lateranensi sono stati rivisti nel 1984 con
l’accordo di Villa Madama, che ha apportato alcune novità
piuttosto significative nei rapporti tra Stato e Chiesa.
Tra queste si possono ricordare le seguenti:
- l’abrogazione del principio della religione di Stato;
- le innovazioni nella disciplina del matrimonio alla luce
della legge sul divorzio (l. n. 898/1970);
- il superamento del principio dell’obbligatorietà
dell’insegnamento della religione cattolica nelle scuole.
Cenni storici.
I Patti Lateranensi non furono gli unici accordi stipulati
negli anni successivi alla Prima guerra mondiale tra il
Vaticano e stati esteri, nell'ottica di rendere libera la
professione della religione cattolica e di ridare un ruolo
diplomatico di primo piano al papato. Tra gli altri vi
furono accordi con la Lettonia (stipulato nel 1922), con la
Baviera (1924), con la Polonia (1925) con la Lituania e con
la Romania (entrambi stipulati nel 1927), con la Prussia
(stipulato nel 1929), con il Baden (1932) e con la Germania
nazista (nel 1933).[2]
La connessione dei Patti lateranensi con la linea
d'indirizzo segnata dai precedenti Concordati fu notata sin
dal 1929, come risposta alla critica secondo cui il Papato
aveva barattato il suo potere temporale ed il grandioso
imprigionamento nel quale ha prosperato per quasi
sessant'anni, in cambio di vantaggi di interesse della sola
chiesa italiana[3].
Gli accordi politici
I Patti Lateranensi (la «Conciliazione») tra Stato e Chiesa
nel 1929 per la risoluzione della "Questione romana" si
conclusero in maniera soddisfacente per le parti in causa.
L'inizio di trattative segrete avvenne grazie all'iniziativa
di tre zelanti sacerdoti: padre Giovanni Genocchi dei
Missionari del Sacro Cuore di Gesù, di don Giovanni Minozzi
fondatore con padre Giovanni Semeria dell'O.N.M.I..
Quest'ultimo riferì che proprio in casa di suoi parenti i
tre si riunirono per discutere e studiare la possibilità di
trovare una via di uscita per riallacciare le relazioni tra
Stato e Chiesa.
Le discussioni e i lavori durarono tre giorni al termine dei
quali padre Genocchi si incaricò di portare all'allora
segretario di Stato Vaticano, il cardinale Pietro Gasparri,
il risultato del loro lavoro.
Finalmente il 26 agosto 1926 furono designati ufficiosamente
e informalmente due incaricati: uno dal governo Mussolini e
l'altro da parte di papa Pio XI.
Per la prima volta figura l'avvocato concistoriale Francesco
Pacelli quale plenipotenziario per il Vaticano, fratello di
Eugenio Pacelli, futuro segretario di Stato prima e papa Pio
XII poi. Da parte italiana fu scelto Domenico Barone.
L'11 febbraio ricorreva il 71º anniversario della prima
apparizione di Nostra Signora di Lourdes; la scelta di
firmare il concordato in quell'occasione intendeva rimarcare
la soddisfazione da parte vaticana per i nuovi patti e
poteva avere altri significati politici. Il 13 febbraio 1929
Pio XI tenne un discorso a un'udienza concessa a professori
e studenti dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, che
passò alla storia per un passaggio in cui Benito Mussolini è
indicato come «un uomo [...] che la Provvidenza Ci ha fatto
incontrare[4]»:
« Le condizioni dunque della religione in Italia non si
potevano regolare senza un previo accordo dei due poteri,
previo accordo a cui si opponeva la condizione della Chiesa
in Italia. Dunque per far luogo al Trattato dovevano
risanarsi le condizioni, mentre per risanare le condizioni
stesse occorreva il Concordato. E allora? La soluzione non
era facile, ma dobbiamo ringraziare il Signore di avercela
fatta vedere e di aver potuto farla vedere anche agli altri.
La soluzione era di far camminare le due cose di pari passo.
E così, insieme al Trattato, si è studiato un Concordato
propriamente detto e si è potuto rivedere e rimaneggiare e,
fino ai limiti del possibile, riordinare e regolare tutta
quella immensa farragine di leggi tutte direttamente o
indirettamente contrarie ai diritti e alle prerogative della
Chiesa, delle persone e delle cose della Chiesa; tutto un
viluppo di cose, una massa veramente così vasta, così
complicata, così difficile, da dare qualche volta
addirittura le vertigini. E qualche volta siamo stati
tentati di pensare, come lo diciamo con lieta confidenza a
voi, sì buoni figliuoli, che forse a risolvere la questione
ci voleva proprio un Papa alpinista, un alpinista immune da
vertigini ed abituato ad affrontare le ascensioni più ardue;
come qualche volta abbiamo pensato che forse ci voleva pure
un Papa bibliotecario, abituato ad andare in fondo alle
ricerche storiche e documentarie, perché di libri e
documenti, è evidente, si è dovuto consultarne molti.
Dobbiamo dire che siamo stati anche dall’altra parte
nobilmente assecondati. E forse ci voleva anche un uomo come
quello che la Provvidenza Ci ha fatto incontrare; un uomo
che non avesse le preoccupazioni della scuola liberale, per
gli uomini della quale tutte quelle leggi, tutti quegli
ordinamenti, o piuttosto disordinamenti, tutte quelle leggi,
diciamo, e tutti quei regolamenti erano altrettanti feticci
e, proprio come i feticci, tanto più intangibili e venerandi
quanto più brutti e deformi.
E con la grazia di Dio, con molta pazienza, con molto
lavoro, con l’incontro di molti e nobili assecondamenti,
siamo riusciti « tamquam per medium profundam eundo » a
conchiudere un Concordato che, se non è il migliore di
quanti se ne possono fare, è certo tra i migliori che si
sono fin qua fatti; ed è con profonda compiacenza che
crediamo di avere con esso ridato Dio all’Italia e l’Italia
a Dio. »
Il 23 aprile 1929 cominciò il dibattito in Senato per la
ratifica dei Patti Lateranensi, dibattito concluso il 25
maggio con un voto a favore, al termine di vivaci
discussioni e polemiche anche all'esterno del Senato stesso.
Sei senatori votarono contro l'approvazione: fra essi
Benedetto Croce. Anche la Camera dei deputati votò
l'approvazione dei Patti, ma vi furono due dissenzienti,
anche se la Camera era formata completamente da elementi del
Partito fascista. Lo scambio delle ratifiche avvenne con una
solenne cerimonia in una saletta dei Palazzi apostolici, con
Mussolini, che vestiva l'uniforme diplomatica con la feluca,
ricevuto con tutti gli onori. Era il 7 giugno 1929. Dopo
un'ora dalla partenza di questi dal Vaticano, alle dodici in
punto, entrarono in vigore i Patti, e nacque lo Stato della
Città del Vaticano, con lo scambio delle consegne tra i
Carabinieri, che subito dopo lasciarono l'ex territorio
italiano passato al Vaticano, e le Guardie Svizzere in alta
uniforme. Il clima era di grande cordialità e di amicizia.
Alle ore zero dell'indomani, 8 giugno, entrarono in vigore
le sei leggi principali del nuovo Stato, promulgate dal
Pontefice subito dopo il mezzogiorno del giorno 7, fra cui
la Legge Fondamentale, che all'art. 1 prevede che il Sommo
Pontefice è sovrano dello Stato della Città del Vaticano.
L'inserimento nella Costituzione.
Nel 1948 i Patti furono riconosciuti costituzionalmente
nell'articolo 7, con la conseguenza che lo Stato non può
denunciarli unilateralmente come nel caso di qualsiasi altro
trattato internazionale, senza aver prima modificato la
Costituzione. Qualsiasi modifica dei Patti deve inoltre
avvenire di mutuo accordo tra lo Stato e la Santa Sede, in
tal caso la revisione dei Patti non richiede un procedimento
di revisione costituzionale.
L'articolo 7 non ha comunque inteso parificare il contenuto
dei Patti alle norme costituzionali, ma soltanto
costituzionalizzare il principio concordatario, con la
conseguenza che essi, per il tramite della legge di
esecuzione, avrebbero dovuto ritenersi soggetti al giudizio
di compatibilità con i principi supremi dell'ordinamento da
parte della Corte costituzionale.
Con le sentenze n. 30 e 31 depositate il primo marzo 1971, i
Patti lateranensi vennero posti tra le fonti atipiche
dell'ordinamento italiano. Pertanto, i Patti Lateranensi
devono essere modificati col procedimento ordinario nel caso
ci sia mutuo consenso fra Stato e Chiesa, con il
procedimento aggravato proprio delle leggi costituzionali
nel caso sia lo Stato unilateralmente a modificare il testo
dell'atto. Inoltre, le disposizioni dei Patti possono essere
dichiarate costituzionalmente illegittime solo se
contrastano con i principi supremi dell'ordinamento
costituzionale (Corte cost. 16/1982, 18/1982).
Si ricordi comunque che, se gli articoli 7 e 8 della
Costituzione prevedono un sistema differenziato di
disciplina dei rapporti tra lo Stato e le varie confessioni
religiose, altre disposizioni (si vedano gli articoli 19 e
20 della Costituzione) prevedono invece un regime di tutela
uniforme per ciò che attiene all'esercizio del culto da
parte dei fedeli.
Il Concordato (ma non il Trattato) fu rivisto, dopo
lunghissime e difficili trattative, nel 1984,
fondamentalmente per rimuovere la clausola riguardante la
religione di Stato della Chiesa cattolica in Italia. La
revisione che portò al nuovo Concordato venne firmata a
Villa Madama, a Roma, il 18 febbraio dall'allora presidente
del Consiglio Bettino Craxi, per lo Stato italiano, e dal
cardinale Agostino Casaroli, Segretario di Stato, in
rappresentanza della Santa Sede. Il nuovo Concordato stabilì
che il clero cattolico venisse finanziato da una frazione
del gettito totale IRPEF, attraverso il meccanismo noto come
otto per mille e che la nomina dei vescovi non richiedesse
più l'approvazione del governo italiano.
Nel precedente Concordato, nel quale ancora vigeva la norma
del giuramento dei nuovi vescovi al Governo italiano,
l'unico vescovo che non era obbligato a giurare fedeltà
all'Italia era colui che fa le veci del Pontefice nella sua
qualità di vescovo di Roma, cioè il cardinale vicario.
Questa eccezione alla regola, che appariva nel Concordato,
era stata prevista proprio in segno di rispetto
dell'indipendenza del Papa nei riguardi dell'Italia.
Il suo vicario non deve essere sottoposto al giuramento,
perché rappresenta il vescovo effettivo della città di Roma,
ovvero il Pontefice. Per quanto riguarda la celebrazione del
matrimonio, si stabilirono altresi’ le clausole da
rispettare perché un matrimonio celebrato secondo il rito
cattolico possa essere trascritto dall'ufficiale di stato
civile e produrre gli effetti riconosciuti dall'ordinamento
giuridico italiano oltre a porre delle limitazioni al
riconoscimento in Italia delle sentenze di nullità
matrimoniale pronunciate dai tribunali della Chiesa che
prima avveniva in modo automatico. Si stabili’, inoltre, che
nelle scuole si potesse richiedere l'esenzione dall'ora di
religione cattolica, prima obbligatoria, che tuttavia restò
curriculare, mancando l'occasione di rendere al contrario
facoltativa la frequenza per gli interessati a tale materia:
la scelta relativa deve essere effettuata e comunicata
all'atto dell'iscrizione prima dell'inizio dell'anno
scolastico.
Il dibattito politico sull'abolizione del Concordato.
Non può essere proposto un referendum per l'abolizione o la
modifica del Trattato, del Concordato o delle leggi
collegate a essi perché non sono ammessi, nel nostro
ordinamento, referendum riguardanti i trattati
internazionali. Come prevede l'art. 7 della Costituzione,
«le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non
richiedono procedimento di revisione costituzionale»: ciò
significa che le modifiche bilaterali possono essere
adottate con legge ordinaria, mentre, argomentando a
contrario, quelle unilaterali richiedono il procedimento
aggravato art. 138 Cost. Nulla vieta, peraltro, che tale
legge ordinaria o costituzionale sia proposta dal corpo
elettorale, in quanto l'art. 71 Cost., nel disciplinare
l'iniziativa legislativa del popolo, non menziona alcuna
restrizione riguardante l'una o l'altra fonte del diritto.
Dopo gli accordi di Villa Madama alcuni costituzionalisti
ritengono che si sia rafforzata la tesi che il Concordato
possa essere sottoposto a referendum, non avendo la valenza
di un vero e proprio trattato internazionale fra stati ma
solo di accordo con una confessione religiosa.
Dibattito sulla possibilità di recesso unilaterale.
Oltre all'accordo bilaterale e alla modifica costituzionale
unilaterale, esiste una terza strada, cioè la denuncia
unilaterale del concordato e la dichiarazione di un governo
di non rispettare più il trattato con paese estero
(possibilità che non può essere reclamata ai sensi dell'art.
4 della Convenzione di Vienna trattandosi di trattato
firmato precedentemente a questa), per precisa scelta
politica (dettata, ad esempio, dalla convinzione che la
Chiesa avrebbe violato il trattato con alcune ingerenze
politiche); inoltre, introducendo ad esempio il divorzio o
sottraendo alla legislazione ecclesiatica, come prescrive
l'articolo 11 del Trattato Lateranense, la giurisdizione sul
controverso caso delle antenne di Radio Vaticana poi
rimosse, come stabilito dalla Corte suprema di
cassazione[7], lo Stato italiano si sarebbe già distaccato
da alcuni punti dei Patti, ritenuti ormai superati: a quel
punto resterebbe il riferimento in Costituzione, ma de facto
non ci sarebbe più la legge ordinaria e il vincolo del
trattato con Stato estero.
Tale scelta potrebbe essere contestata dalla controparte per
violazione del diritto internazionale o dalla Corte
Costituzionale (la quale può comunque abolire parti di leggi
collegate al Concordato, se vengono giudicate in contrasto
con l'ordinamento e lo spirito della Costituzione: prima del
1984, quando era ancora in vigore la norma sulla religione
di Stato, vi fu la sentenza n. 117 del 2 ottobre 1979 che
abolì il "giuramento su Dio", che legittimò l'ateismo attivo
e delegittimò nei fatti lo status della religione cattolica
come "sola fede dello Stato") e sarebbe comunque al limite
della forzatura giuridica essendo presente il riferimento
nell'articolo 7 (ciò non impedisce che possa venire fatto,
vista l'impossibilità di obbligare fisicamente un governo
estero a rispettare un trattato), anche se è già accaduto,
sia per paesi esteri (la Francia con lo stesso Vaticano e
con la NATO) e anche in Italia. Tuttavia, come ebbe a
pronunciarsi lo stesso Pio XI con il noto simul stabunt vel
simul cadent, non molto tempo dopo la ratifica dei Patti, a
seguito della crisi dei rapporti tra Chiesa e Governo
italiano guidato da Mussolini, un eventuale recesso
unilaterale riaprirebbe inevitabilmente la crisi nei
rapporti tra i due stati derivante dalla Questione Romana
conclusasi ufficialmente con la firma del trattato (art.26).
Il cosiddetto trattato italo-libico venne sconfessato e
sospeso durante la guerra civile libica, nonostante fosse
stato ratificato dal Parlamento e quindi divenuto fonte del
diritto (come prescritto dalla Costituzione che riconosce i
trattati ratificati).
La dottrina giuridica rimane combattuta e incerta sulla
possibilità, per questo la maggioranza dei giuristi risulta
sostenere le prime due soluzioni rispetto alla terza.
Marfa
Note: |
1. ^ Patti Lateranensi, Sezione Convenzione
Finanziaria su Vatican.va
2. ^ Grignola Antonella e Ceccoli Paolo, Nel nome di
Dio, Demetra Edizioni, ISBN 88-440-2288-1, pagina
231
3. ^ "In una parola, che il Vaticano ha sacrificato
la sua missione universale ai suoi interessi
peculiarmente italiani": André Géraud,The Lateran
Treaties: a Step in Vatican Policy Foreign Affairs,
July 1929.
4. ^ a b Allocuzione di Sua Santità Pio XI ai
professori e agli studenti dell'Università cattolica
Sacro Cuore di Milano «Vogliamo anzitutto», 13
febbraio 1929.
5. ^ Consulta Online - Sentenza n. 30 del 1971
6. ^ Consulta Online - Sentenza n. 31 del 1971
7. ^ Radio Vaticana / Radicali: Bene la sentenza
della Cassazione, ma il Concordato va abolito, su
radicalparty.org, 4 ottobre 2003. URL consultato il
7 giugno 2015.
8. ^ Ateismo e legislazione italiana, su Uaar.it.
URL consultato il 7 giugno 2015.
9. ^ Concordato, su Uaar.it. URL consultato il 7
giugno 2015.
10. ^ Teodori Massimo, La presidenza della camera ha
bloccato una mozione radicale per la denuncia del
trattato lateranense in seguito al furto dell'ior,
su Radio Raciale.it, 21 ottobre 1982. URL consultato
il 7 giugno 2015. |
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