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I rapporti tra Chiesa Cattolica e altre confessioni religiose.

020 ..:: 17.02.2017 :: 18:30

 

 

 

 

 

 

::: SOVERATO :: Le altre confessioni religiose sono riconosciute dall’art. 8 Cost., che al primo comma stabilisce che «tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge» (laicità dello Stato, libertà religiosa).
L’art. 8 Cost. si contrappone all’art. 1 dello Statuto Albertino che proclamava la religione cattolica come religione ufficiale (Stato confessionale).
Ai sensi dei commi 2 e 3 dell’art. 8 Cost., «Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano.
I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze».
Dal dettato di tali disposizioni si evincono, pertanto, i seguenti ulteriori principi per le confessioni acattoliche:
- autonomia;
- indipendenza;
- autodeterminazione;
- autorganizzazione.
Mentre tali principi attengono alla sfera interna dell’attività dei culti acattolici, la loro attività esterna e i rapporti con lo Stato, ai sensi del terzo comma dell’art. 8 Cost., sono regolati da intese.
Sono note le condizioni politiche che, all’inizio degli anni ottanta, hanno portato alla conclusione della lunga vicenda della revisione del concordato del 1929, quando i rappresentanti dello Stato italiano e della Santa sede hanno ritenuto di non condividere la tesi di chi da anni sosteneva come più opportuna la soluzione del superamento del regime concordatario nell’Italia democratica e pluralista. La prospettiva del diritto comune è stata abbandonata anche da parte delle confessioni religiose di minoranza: questo mutamento di prospettiva, dovuto all’importanza che, per le varie confessioni religiose, ha assunto l’obiettivo di ottenere l’abrogazione della legislazione sui culti ammessi del 1929-1930, ha esercitato notevole influenza nel rendere più debole la posizione di quanti, anche all’interno del mondo cattolico, continuano a ritenere che i concordati, e le intese con contenuti analoghi a quelli dei concordati, essendo accordi tra due ordinamenti che hanno natura e finalità diverse e spesso contrastanti, non sono strumenti idonei a soddisfare insieme le imprescindibili esigenze dello Stato italiano e delle Chiese.
L’aggiornamento dei Patti lateranensi del 1929 (una restaurazione camuffata da revisione) non ha rappresentato un risultato adeguato a soddisfare le esigenze che caratterizzano una società democratica: l’eguaglianza dei cittadini e dei gruppi sociali in materia religiosa, l’imparzialità dello Stato in tale materia e il principio di laicità, che opera come fattore primario del modello di democrazia pluralista del nostro sistema giuridico.
Negli ultimi decenni si sono verificate le condizioni favorevoli per l’instaurarsi di sempre più frequenti e intensi rapporti tra le autorità pubbliche e i rappresentanti degli interessi religiosi. Sull’affermarsi di questa pratica del confronto e del dialogo ha fortemente influito il proposito di agire nella prospettiva di un miglioramento delle condizioni di vita dei cittadini, in ambiti essenziali quali sono quelli dell’educazione e della formazione, della lotta per il superamento delle discriminazioni e dell’emarginazione sociale, della parità dei sessi, della sanità. Queste tendenze e il perseguimento di questi obiettivi pongono problemi di non facile soluzione per chi si proponga di favorire la costruzione di una società e l’organizzazione di istituzioni fondate sul principio di laicità.
«Tutte le confessioni religiose sono ugualmente libere davanti alla legge».
Chiaro, netto, inequivocabile: è la fine dell’era dello Stato confessionale, il tramonto della supremazia assoluta della cultura e del pensiero cattolico. Ha inizio la ‘rivoluzione’ democratica dalle ceneri del totalitarismo fascista. Con queste parole infatti l’articolo 8 della Costituzione italiana pone le basi per la costruzione di uno Stato laico, pluralista e garantista; sottolineando e fortificando, anche sotto il profilo religioso, il valore supremo della libertà.
Breve excursus storico.
Il nascente Stato italiano, con il progredire della civiltà a cui si accompagna il lento e affannoso affermarsi dei diritti e delle libertà.
La distinzione è chiara: da una parte c’è la Chiesa di Roma, depositaria di ogni verità e unica vera voce confessionale degli italiani e dall’altra i ‘culti ammessi’, cioè solo tollerati, e quindi non paragonabili ad essa né sul piano civile né su quello giuridico. Un importante problematica da affrontare fu la cosiddetta «questione romana», riguardante il potere temporale dei papi su ciò che rimaneva dello Stato pontificio. Lo Stato italiano cercò di risolvere i difficili rapporti con il pontificato romano per mezzo della ‘legge delle guarentigie’ del 13 maggio 1871, legge che determinava la condizione giuridica del Pontefice e della Santa sede a seguito dell’ammissione di Roma e del Lazio al Regno. In virtù di essa, pur dovendosi considerare estinto per ‘debellatio’ lo Stato pontificio, furono tuttavia conservate al Papa le ‘prerogative personali dei sovrani’. Il malcontento della Chiesa, depredata di patrimoni, diritti e territori, si acuirono e i suoi rapporti con lo Stato italiano rimasero interrotti fino all’11 febbraio del 1929, data in cui il governo fascista e la Chiesa firmarono i ‘Patti Lateranensi’.
I Patti, vera e propria ‘alleanza’ tra il regime di Mussolini e il papato, diedero una nuova e completa ristrutturazione della posizione giuridica di quest’ultimo all’interno del panorama giuridico italiano. Il Trattato infatti istituì lo Stato della Città del Vaticano, riconobbe la religione cattolica come unica religione del Regno e attribuì alla persona del Papa le prerogative di un sovrano. Inoltre, il Concordato dichiarò Roma ‘città sacra’, stabilì che al matrimonio celebrato in chiesa era attribuito anche valore civile e proclamò che «fondamento e coronamento» dell’istruzione fosse la dottrina cattolica. Una presa di posizione nettamente confessionale e che non lasciò spazio, come avvenne anche in campo civile e politico, a idee di pluralismo e libertà. Furono notevoli le difficoltà per le confessioni religiose di minoranza, duramente represse perché ‘pericolose’ per l’unità spirituale del popolo. Ad esempio fu ritenuta illegittima la propaganda svolta dai cristiani non cattolici e a questo riguardo è utile citare una sentenza del 30 aprile 1936 della Corte di appello di Roma che limita esplicitamente la libertà religiosa all’interno di stretti parametri. Distinguendo in maniera netta i concetti di ‘libertà di discussione’ da ‘libertà di propaganda’, la sentenza vieta la diffusione delle dottrine dei culti ammessi qualora queste «eccedano dalla propria sfera d’azione [e] vengano a costituire causa di gravi disordini». La forte limitazione della libertà religiosa dei facenti parte i ‘culti ammessi’ si concretizzò ulteriormente sul piano giuridico anche grazie all’articolo 1 della legge del 24 giugno del 1929. Tale legge disciplinava le prerogative date al governo in merito al giudizio sui principi delle confessioni religiose di minoranza sotto il profilo della conformità all’ordine pubblico.
Statuto Albertino e ordinamento giuridico fascista: due realtà che accolgono in sé il principio dello ‘stato confessionale’ e che legittimano la preminenza di una posizione religiosa rispetto alle altre. Due modi di intendere la ‘libertà’ comunque coerenti: uno, quello fascista, in quanto ai principi (antidemocratici) e l’altro, quello ottocentesco, in quanto stava appena uscendo da un’era (millenaria) di potere temporale e territoriale del papato.

Principî costituzionali.
Con l’avvento della Costituzione e dello ‘stato di diritto’ la musica cambia, almeno nella forma. Prendono corpo tutele, garanzie e diritti dichiarati inviolabili che si ergono a scheletro normativo della nostra vita.
L’articolo 2, in primis, riaffermando con forza i diritti del singolo cittadino, stabilisce la posizione di supremazia del libero arbitrio in campo morale e culturale, del valore dell’individuo e della sua capacità di autodeterminarsi. Nel contempo, però, attribuisce fondamentale importanza anche alla vita collettiva e alla libertà di associazione come strumento principe di realizzazione di questa autodeterminazione. In chiave di libertà religiosa, quindi, il principio costituzionale ex art. 2 funge da bandiera giuridica del desiderio di non interferenza da parte dello Stato all’interno di ogni coscienza individuale. Libertà individuale e libertà di associazione si traducono, in quest’ottica, nella libertà di credenza e nel diritto di vedersi riconosciuta in campo civile la propria appartenenza ad una confessione religiosa: una concezione formale della libertà, germogliata direttamente dalle fresche radici liberal-democratiche che la Nazione stava lentamente mettendo.
A questo riguardo, l’articolo 3, 2° comma, si propone, in fase programmatica, di rimuovere gli ostacoli che si pongono sul cammino di questo effettivo riconoscimento, seppure l’articolo non menzioni in termini espliciti alcunché rispetto al problema da noi trattato. Ciononostante pare riduttivo non considerare l’aspetto ‘libertà religiosa’ degno di rientrare a far parte degli obiettivi delle larghe maglie di questa disposizione. Eguaglianza sostanziale, quindi, oltre che formale, anche in campo religioso. ‘Traducendo’ in termini di diritto ecclesiastico, ciò significa scardinare le prerogative delle chiese storiche, innanzitutto di quella cattolica, e favorire la parificazione giuridica delle diverse culture e dei ‘credo’ presenti nella società civile. È il seme del pluralismo sociale e della rivoluzione culturale che ci attende. Con riferimento ai valori generali (e non strettamente legati alla ‘libertà religiosa’) dell’articolo 3, è utile qui riportare una celebre frase, risalente al 1955, dell’illustre giurista fiorentino Piero Calamandrei che, rivolgendosi alla gioventù milanese, disse: «Nella nostra Costituzione c’è un articolo che è il più importante, il più importante di tutta la Costituzione, il più impegnativo, impegnativo per noi che siamo al declinare, ma soprattutto per voi giovani che avete l’avvenire davanti a voi. Dice così: «È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale , che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del paese»… Soltanto quando questo sarà raggiunto, si potrà veramente dire che la formula contenuta nell’articolo 1: «L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro», questa formula risponderà alla realtà… [fino a quel momento] la nostra Repubblica… non si potrà chiamare democratica, perché una democrazia in cui non ci sia questa uguaglianza di fatto, in cui ci sia soltanto una eguaglianza di diritto, è una democrazia puramente formale».
Gli articoli 7 e 8 si occupano in maniera più specifica del campo religioso. Il primo è costituito di tre affermazioni: stabilisce l’indipendenza e la sovranità reciproca della Chiesa cattolica e dello Stato italiano, ciascuno nel suo ordine; dichiara che i rapporti tra queste due distinte realtà sono regolati dai Patti Lateranensi del 1929; e afferma la non necessaria revisione costituzionale delle modificazioni di tali Patti.
La prima di queste tre affermazioni, di valore indiscutibilmente democratico, riluce dell’illuminazione riflessa dalle due illustri precedenti di Cavour e Giolitti: il famoso aforisma «libera Chiesa in libero Stato» del conte Camillo Benso di Cavour e l’altrettanto nota metafora geometrica di Giolitti che paragonava Chiesa e Stato a «due parallele che non si incontrano mai». La seconda e la terza affermazione hanno invece generato scontri politici di ampia portata.
L’articolo 8, momento centrale per quanto riguarda il tema qui trattato, dichiara l’uguale libertà di tutte le confessioni religiose dinanzi alla legge. Tutte le religioni, dunque, sono secondo questo principio libere e di pari dignità, a meno che non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano
Articoli 19 e 20.
Il primo sancisce il diritto di tutti, italiani, stranieri e apolidi, di professare liberamente la propria fede religiosa. Una disposizione che mette in luce la volontà del Costituente di fondare una visione molto aperta e liberale in materia di libertà religiosa. Il secondo, quasi a completare la disposizione del precedente, garantisce ogni forma di associazione e di istituzione religiosa da vessazioni legislative e fiscali. Questa disciplina, diviene basilare per la democraticità dell’intero sistema, garantendo ogni confessione dalla possibile interferenza statale nella limitazione sostanziale ed occulta dei propri diritti.
Anche se neppure all’interno della Carta costituzionale si è potuto realizzare una vera eguaglianza tra le confessioni, pregevoli passi avanti rispetto alle precedenti esperienze storiche sono stati fatti. Esistono infatti principi, garanzie e tutele che prima venivano ignorate. Adesso il problema è individuare i soggetti che ne potranno godere. Parte la caccia al vero significato dell’articolo 3, 2° comma.

Il problema dell’individuazione di una definizione di ‘confessione religiosa’, rispetto ai principi costituzionali finora trattati, è stato affrontato e sviscerato ampiamente nel corso del cinquantennio repubblicano che ci siamo lasciati alle spalle. Le libertà ‘in negativo’ riconosciute nella Carta costituzionale non bastano da sole a risolvere i problemi dettati da una sempre più marcata convivenza multireligiosa. Le libertà ‘in positivo’, d’altra parte, non hanno da sole una portata adeguata al problema. Per dirla con Carlo Cardia, eminente ecclesiasticista, «si determina così, un mutamento qualificato del pluralismo garantito dalla Costituzione che non concerne solo la libertà di scelte individuali, ma anche il diritto all’esistenza, all’organizzazione e alla funzionalità delle varie istituzioni». Si rende necessario quindi definire con criteri generali i parametri entro cui alcune formazioni sociali possano essere chiamate ‘confessioni religiose’. Dottrina e giurisprudenza hanno concorso all’elaborazione dei criteri per tale definizione, senza a tutt’oggi aver trovato una soluzione definitiva.

Criterî dottrinali e giurisprudenziali.
Nella formulazione dell’articolo 8 il Costituente prende in esame le ‘confessioni religiose’ disciplinandole come fossero entità cristallizzate nel tempo e nella società. Realtà già esistenti, dunque, e quindi ben determinate. L’idea di fondo dell’Assemblea, nel trattare la materia religiosa sembra quasi abbracciare quel retaggio giuridico-culturale proveniente dal Codice napoleonico del 1804 che non considera la società, e quindi il sentimento religioso, come un corpo ‘vivo’ e in evoluzione. Invero la società è in continuo movimento (la Costituzione stessa mostra di prenderne atto in molte altre disposizioni) e la storia lo ha confermato, anche dal punto di vista delle organizzazioni religiose. Nel delineare i principi base di libertà in materia religiosa non è stato posto quindi il problema di un metodo universale di qualificazione delle confessioni.
Quella di ‘confessioni’ è un nomen iuris di nuovo conio introdotto dal Costituente e non presente nel lessico del legislatore italiano che fino ad allora si era avvalso del termine ‘culti’. Termine, quest’ultimo, dice l’autorevole Colaianni, che presuppone però l’esistenza di una divinità verso cui esso è rivolto. Cosa che non ricorre in modo uguale in tutte le religioni.
La regolamentazione dei rapporti tra Stato e confessioni religiose diverse dalla cattolica è attuata mediante stipulazioni di intese che sembrano essere funzionali ad una diversificazione di trattamento giuridico delle stesse. Tuttavia, il fatto che le confessioni abbiano differenti regimi giuridici non contraddice ipso facto il principio espresso dal primo comma dell’articolo 8, poiché la ragion d’essere delle intese risiede nell’intessere con lo Stato rapporti diretti a migliorare le condizioni dell’esistenza e dell’operare delle diverse confessioni. Sembra quindi il modo più idoneo a favorire la realizzazione di una sostanziale uguaglianza e libertà.
Per connotare le formazioni sociali come ‘confessionali’ sono state storicamente individuate due diverse concezioni che sono, secondo l’analisi di Nicola Colaianni, quella sociologica e quella teleologica. La prima vede il problema dal punto di vista dei bisogni e delle aspirazione religiose dei cittadini. Mentre la seconda evidenzia lo ‘scopo’ religioso e i suoi caratteri.
La concezione sociologica prende in esame tre elementi per individuare le confessioni religiose. Il primo elemento è quello del rito: la presenza di un rito, di un momento esteriore di caratterizzazione di un’organizzazione o di un movimento, secondo quest’idea, può essere il fattore discriminante tra una formazione sociale a carattere religioso e una di impostazione diversa. Focalizza l’attenzione sull’idea di rendere le confessioni ‘realtà sociali afferrabili’ e quindi facilmente identificabili. L’esistenza di un complesso di riti, e quindi di un culto, pur facendo riferimento a realtà empiriche verificabili, non è tuttavia sufficiente perché estremamente parziale e riduttivo di un’esperienza religiosa e perché presuppone la postulazione di una divinità, cosa che come è già stato accennato non è presente in tutte le religioni (es: il buddismo, dove la principale forma di ‘culto’ consiste in esercizi mentali di concentrazione).
È ‘confessione religiosa’, secondo questo parametro, ciò che è percepito come tale dal sentimento popolare. È un criterio sicuramente più ampio di quello del rito ma pecca sotto il profilo della tassatività, in quanto essenzialmente generico, non esistendo a monte alcun criterio per individuare con esattezza tale opinione. Inoltre è indubbiamente deficitario e labile perché tendente a mutare nel tempo, oltreché inevitabilmente soggetto alle pressioni della cultura della confessione preminente. È d’uopo aggiungere poi che, in un contesto di pluralismo, è proprio là dove manca il peso politico che si rendono necessarie tutele e garanzie, grazie al fatto che le maggioranze, al contrario delle minoranze, hanno la forza per difendersi da sole. Ancora, la tradizione non possiede alcuna base normativa ed è pertanto inidonea a fungere da elemento interpretativo: infatti il problema dell’individuazione di una nozione di ‘confessione religiosa’ non riguarda le realtà già esistenti e radicate nella cultura del territorio di riferimento, poiché esse ormai sono comunemente considerate tali, ma riguarda quelle non tradizionali.
Questa convinzione, oltre a essere stata debellata da una sentenza della Corte costituzionale del 1958, pone in evidente imbarazzo l’articolo 19 della Costituzione che prende in esame il solo limite del ‘buon costume’, riferendolo poi solo ai riti e mai ai principi.
La concezione teleologica sposta l’attenzione dal termine ‘confessione’ al suo attributo, ‘religiosa’, unendo al criterio concettuale della concezione sociologica un proprio criterio basato sugli aspetti ‘finali’ della confessione. Indubbiamente garantisce una maggiore tassatività, in quanto si riferisce al fine specifico perseguito dalla formazione sociale in questione.
Dal punto di vista teleologico infatti, per dirla con A. Ravà, «si ha confessione religiosa là dove scopo finale della collettività (…) è favorire il contatto fra l’individuo e potenze trascendentali». Questa concezione individua alcuni specifici elementi. Un primo elemento risiede nella generalità dello scopo religioso della confessione rispetto a quelli più specifici di promuovere la perfezione della vita religiosa, di incrementare il culto e di compiere atti di pietà e di carità; consentendo così una realizzazione più completa delle finalità della confessione. Tutta da dimostrare è la capacità dello ‘Stato laico’ nel discernere tra scopi generali e scopi non generali, prescindendo dal carattere immanente della confessione stessa e dalle sue implicazioni civili come le prerogative dei ministri di culto o la validità civile del matrimonio.
Non c’è ‘una’ religione ma diverse ‘religioni’, necessariamente definibili solo al plurale. Ogni religione non giudica mai se stessa alla pari delle altre. Scriveva Ludwig Feuerbach nel suo capolavoro «L’essenza del cristianesimo», quasi due secoli fa:
«Nel rapporto con le cose esteriori la coscienza che l’uomo ha dell’oggetto è distinguibile dalla coscienza che l’uomo ha di se stesso; ma trattandosi dell’oggetto religioso la coscienza e l’autocoscienza vengono senz’altro a identificarsi… ciò che l’uomo pone come oggetto null’altro è che il suo stesso essere oggettivato… la religione è la prima ma indiretta autocoscienza dell’uomo.
Ogni religione particolare che definisce idolatrie le sue più antiche sorelle, esclude se stessa - ed invero necessariamente, altrimenti non sarebbe più religione - da questo destino, da questa natura universale della religione; soltanto alle altre religioni attribuisce ciò che pur sempre rimane - se pure in modo diverso - il vizio della religione in generale.
Per il cristiano è certa, reale, solo l’esistenza del dio cristiano, per il pagano l’esistenza del dio pagano. Il pagano non metteva in dubbio l’esistenza di Giove, non poteva rappresentarsi Dio con una natura diversa, perché questa natura era per lui la sola certa, reale, divina…»
 


Marfa

 

 



 

Note:
 





 



 

 

 

 

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