006 ..:: 19.11.2016 :: 18:30
La valutazione degli insegnanti è una tematica
problematica, potremmo definirla “terreno minato” per tutti
i Ministri dell’Istruzione di tutti i Paesi. Ogni qualvolta
abbiano provato ad affrontarla e a legiferare in merito,
oppure soltanto ad avanzare proposte, sono scaturite enormi
polemiche. Perché? Forse perché i docenti preferiscono stare
“al di qua della cattedra” e giammai sottoposti, come
scolaretti, ad alcuna verifica? Forse.
Insegnanti e associazioni professionali reclamano un aumento
delle rimunerazioni, ma i responsabili dei sistemi
scolastici, confrontati a questioni colossali di
finanziamento esigono che si valuti il rendimento degli
insegnanti e seguono la teoria della meritocrazia e
premialità: “un aumento, anche piccolo, va giustificato e
meritato”.
Pertanto, i sistemi di valutazione degli insegnanti
applicati finora non sono soddisfacenti. Tutti concordano
sulla necessità di una riforma radicale in materia.
In Italia.
Le valutazioni degli insegnanti fin qui applicate sono in
genere sommarie, superficiali, vaghe, basate su criteri che
nulla o poco hanno a che fare con quanto apprendono gli
allievi a scuola. Per cogliere l’effetto reale del lavoro di
un insegnante si dovrebbero valutare più volte gli allievi e
vedere come evolvono i punteggi conseguiti nei test.
Da un’indagine svolta alcuni anni fa dall’Ocse su insegnanti
di 23 Paesi (Rapporto Talis) emerse che i docenti italiani
erano in testa alla graduatoria dei meno valutati del mondo:
la maggioranza degli intervistati non aveva mai ricevuto una
valutazione formale informale né da organismi o soggetti
esterni, come gli ispettori scolastici, né da presidi od
altri colleghi.
I criteri per la valutazione.
I criteri per l’analisi del lavoro svolto in alcuni Paesi
sono definiti a livello nazionale (anche come esito della
contrattazione sindacale), in altri a livello di scuola. Gli
strumenti della valutazione sono diversi: colloqui
individuali, documentazione del lavoro svolto, osservazione
in classe, auto valutazione dell’insegnante, risultati
conseguiti dagli alunni, test per gli insegnanti, e così
via. Genitori e studenti fanno più raramente parte del
processo formale di valutazione, ma nella valutazione
operata dalla scuola si tiene conto anche di eventuali
reclami o di altri feedback provenienti, in modo formale od
informale, dall’utenza scolastica.
Come si valuta all’estero.
La valutazione degli insegnanti negli USA. |
La fondazione americana
Education Sector ha recentemente
dedicato un rapporto a questa questione. Un progetto in
corso negli USA, The New Teacher Project, che si prefigge di
selezionare insegnanti eccellenti per gli studenti delle
minorane o per gli allievi poveri in difficoltà, ha
constatato che una percentuale sproporzionata di insegnanti
(in certi casi perfino il 100%) riceve un giudizio positivo
anche se non meritato. Per gli autori dello studio prodotto
dalla fondazione "Education Sector", negli USA la
valutazione degli insegnanti del settore statale è diventato
un affare colossale. Si stima che la cifra d’affari annua di
quest’attività si aggiri attorno ai 400 miliardi di dollari.
Una somma del genere dà un’idea dell’importanza attribuita
alla valutazione degli insegnanti in un sistema scolastico
come quello americano, con l’illusione che questa sia la
soluzione appropriata per migliorare la scuola.
In un’indagine svolta negli Stati Uniti dal
National Comprehensive Center for Teacher Quality (NCCTQ) tra gli
insegnanti, il 70% dichiara che la scuola statale non ha un
sistema di rimunerazione adeguato per riconoscere il merito,
per premiare i loro sforzi, l’impegno, lo spirito di
iniziativa, la creatività, il successo con gli allievi. Sono
soprattutto i giovani insegnanti a reclamare un sistema di
incentivi salariali che ricompensi le prestazioni degne di
nota, un modello di retribuzione che sia giusto e non
uniforme.
Gli insegnanti intervistati dichiarano di non avere nessuna
fiducia nella capacità di dirigenti a valutarli e di non
fidarsi dei punteggi dei test dei loro allievi come metro di
giudizio. In un sondaggio d’opinione svolto alcuni fa negli
Stati Uniti dal Centro per la ricostituzione della scuola
statale (Center for Reinventing Public Education) solo il 3
per cento degli insegnanti ha dichiarato di essere disposto
ad accettare i punteggi degli studenti nelle prove
strutturate come criterio determinante di fissazione dello
stipendio.
Un terzo degli Stati americani pratica livelli salariali
differenziati per i docenti, e stipendi più alti legati alle
performance portano stabilità di organici e attirano anche i
migliori laureati.
La valutazione degli insegnanti nel
Regno Unito. |
Nel Regno unito, per esempio, la valutazione dei professori
è una realtà da 15 anni, e aiuta a migliorare la qualità
dell’insegnamento e l’apprendimento. Le verifiche sono
annuali, e alla base c’è un vero e proprio processo di
gestione della performance dei professori («Performance
Management») che si basa su standard professionali che
definiscono compiti, conoscenze e competenze dei docenti a
ogni tappa della loro carriera. Analogamente a quanto
avviene in Germania: in ogni Land sono le linee guida per i
dipendenti pubblici a stabilire la necessità di “dare le
pagelle” agli insegnanti in determinati momenti del loro
percorso professionale (fine del periodo di prova,
promozione e trasferimento) e in alcuni casi a intervalli
regolari. La valutazione si basa essenzialmente su visite in
classe durante le lezioni da parte del capo d’istituto e
degli ispettori scolastici, su rapporti redatti dal
dirigente, su colloqui con il professore, e sulla
valutazione del lavoro degli alunni. In Francia sono gli
ispettori che valutano gli insegnanti (per quelli del
secondo ciclo, nel giudizio, concorrono anche i capi
d’istituto).
La valutazione degli insegnanti in
Norvegia. |
In Norvegia ci sono linee guida per valutare i professori
che sono addirittura approvate pure dagli studenti. In
realtà la responsabilità della valutazione, all’estero, è
gestita in vario modo, in alcuni Paesi europei solamente
dagli ispettori, mentre in altri Paesi sono i Capi di
Istituto ad avere completa discrezionalità per la
valutazione dei docenti; tuttavia i modelli più diffusi sono
misti e consistono nell’affiancamento di ispettori e
presidi, oppure di presidi ed altri docenti della scuola nel
processo di valutazione dei professori».
La valutazione degli insegnanti
In Francia. |
Il sito francese
"Le Café pédagogique" consacra un servizio
a questo tema nel numero di aprile 2009 ha pubblicato
quattro testimonianze di ispettori scolastici a complemento
delle relazioni presentate alle giornate di studio su questa
questione organizzate dal
Centro Alain Savary dell’INRP (Institut
National de recherche Pédagogique) di Lione il 2 e 3 aprile
2009. Anche in Francia gli insegnanti sono reticenti per non
dire ostili alla valutazione della professione imperniata
sui punteggi conseguiti dagli allievi nelle prove
strutturate.
Secondo la sociologa Anne Barrère, la prima valutazione per
gli insegnanti è il clima della classe, l’insieme
relazionale che si instaura in una classe con una classe. I
primi valutatori, implacabili, in fondo sono gli allievi e
poi gli insegnanti stessi che non esitano a criticarsi
ferocemente. La reputazione di un buon insegnante in seno ad
una scuola è nota a tutti, ma pochi sono coloro che sono al
di sopra di qualsiasi sospetto. La maggior parte degli
insegnanti è vittima o oggetto di spietate analisi da parte
dei colleghi. Gli insegnanti tra loro si valutano. Lo sviluppo
professionale non è al centro di queste valutazioni e dei
conflitti che esistono tra gli insegnanti. Gli effetti di
queste valutazioni sono spesso essenzialmente soggettive,
incidono sull’immagine di sé, sull’autostima.
ITALIA: La Legge 107 del 13/07/2016 «Buona Scuola». |
Lo status del vecchio Comitato per la valutazione del
servizio dei docenti, rubricato adesso “Comitato per la
valutazione dei docenti” ex art.11 del D.Lgs. 297 del 1994 è
stato novellato dal comma 129 dell’art.1 della Legge n.107
del 13 luglio 2015, cosiddetta “legge buona scuola”
129. Dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in
corso alla data di entrata in vigore della presente legge,
l'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297, e' sostituito dal seguente:
«Art. 11 (Comitato per la valutazione dei docenti). - 1.
Presso ogni istituzione scolastica ed educativa e'
istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, il comitato per la valutazione dei docenti.
2. Il comitato ha durata di tre anni scolastici, e'
presieduto dal dirigente scolastico ed e' costituito dai
seguenti componenti:
a) tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due
scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di
istituto;
b) due rappresentanti dei genitori, per la scuola
dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione; un
rappresentante degli studenti e un rappresentante dei
genitori, per il secondo ciclo di istruzione, scelti dal
consiglio di istituto;
c) un componente esterno individuato dall'ufficio scolastico
regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti
tecnici.
3. Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei
docenti sulla base:
a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al
miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del
successo formativo e scolastico degli studenti;
b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di
docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli
alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché
della collaborazione alla ricerca didattica, alla
documentazione e alla diffusione di buone pratiche
didattiche;
c) delle responsabilità assunte nel coordinamento
organizzativo e didattico e nella formazione del personale.
4. Il comitato esprime altresì il proprio parere sul
superamento del periodo di formazione e di prova per il
personale docente ed educativo. A tal fine il comitato e'
composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, dai
docenti di cui al comma 2, lettera a), ed e' integrato dal
docente a cui sono affidate le funzioni di tutor.
5. Il comitato valuta il servizio di cui all'articolo 448 su
richiesta dell'interessato, previa relazione del dirigente
scolastico; nel caso di valutazione del servizio di un
docente componente del comitato, ai lavori non partecipa
l'interessato e il consiglio di istituto provvede
all'individuazione di un sostituto. Il comitato esercita
altresì le competenze per la riabilitazione del personale
docente, di cui all'articolo 501».
I criteri possono essere accompagnati da un punteggio ben
determinato oppure da un range di punti (da un minimo di …a
un massimo di..) fermo restando che compete al dirigente
scolastico il potere discrezionale di dare applicazione ai
criteri.
- Le tre aree indicate al comma 129 e individuate dalle
lettere a), b) e c)possono avere lo stesso peso/valore
oppure possono avere pesi diversi.
1. L’area a) prevede tre possibili interventi valutativi che
attengono particolarmente all’aspetto professionale e
didattico individuale:
a1. qualità dell’insegnamento (indicatore: pareri di alunni,
famiglie, colleghi, …).
a2. contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica
(indicatore: partecipazione attiva a progetti….)
a3. successo formativo e scolastico degli studenti
(indicatore: media finale della/e classi nella disciplina
d’insegnamento. Incremento della media rispetto al 1°
quadrimestre. Prove Invalsi).
1. L’area b) prevede tre possibili interventi valutativi che
attengono prevalentemente all’aspetto professionale e
didattico collettivo o di gruppo:
b1. risultati ottenuti in relazione al potenziamento delle
competenze degli alunni (indicatore: esiti misurabili di
attività finalizzate al potenziamento …)
b2. risultati ottenuti in relazione al potenziamento
dell'innovazione didattica e metodologica (indicatore:
attività di ricercatore, pubblicazioni …).
b3. collaborazione alla ricerca didattica, alla
documentazione e alla diffusione di buone pratiche
didattiche (indicatore: attività di partecipazione ai
relativi progetti….).
1. L’area c) attiene a due attività di natura organizzativa:
c1. responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e
didattico (indicatore:attività di collaboratore, vicario,
segretario del collegio docenti,….).
c2. nella formazione del personale (indicatore: attività di
tutor, di formatore …).
Fase 7 – Il dirigente scolastico assegna ogni anno il bonus
ad una quota di docenti della scuola sulla base dei criteri
individuati dal Comitato.
L’assegnazione del bonus deve essere sostenuta da adeguata
motivazione che si somma ai requisiti della trasparenza e
della pubblicità.
Il dirigente scolastico, sulla base dei criteri individuati
dal comitato per la valutazione dei docenti, istituito ai
sensi dell'articolo 11 del testo unico di cui al decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dal
presente articolo, assegna annualmente al personale docente
una somma del fondo di cui al comma 126 sulla base di
motivata valutazione (comma 127).
Fase 8 – Al termine del primo triennio di applicazione della
normativa sulla valutazione degli insegnanti, gli USR
inviano al Ministero una relazione sui criteri adottati
dalle istituzioni scolastiche per la valutazione del merito
degli insegnanti.
Ciò significa che gli USR dovranno raccogliere dalle
istituzioni scolastiche due distinte informazioni: i criteri
valutativi definiti all’inizio del triennio e le verifiche
delle loro applicazioni registrate nell’arco di tempo
interessato.
Se, oltre ai criteri valutativi definiti dal Comitato,
saranno previste verifiche del processo attuato, sarà
opportuno che, per tempo, in sede regionale e centrale
vengano definite modalità uniformi di rilevazione.
Al termine del triennio 2016-2018, gli Uffici scolastici
regionali inviano al Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca una relazione sui criteri
adottati dalle istituzioni scolastiche per il riconoscimento
del merito dei docenti di cui all'articolo 11 del decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal
comma 129 (comma 130).
Fase 9 – Dopo il primo triennio di applicazione del nuovo
sistema di valutazione, un apposito Comitato
tecnico-scientifico, nominato dal Ministro, predispone linee
guida per la valutazione a livello nazionale del merito dei
docenti, sulla base delle relazioni degli Uffici Scolastici
Regionali, previo confronto con le rappresentanze di
categoria.
Sulla base delle relazioni ricevute, un apposito Comitato
tecnico scientifico nominato dal Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, previo confronto con le
parti sociali e le rappresentanze professionali, predispone
le linee guida per la valutazione del merito dei docenti a
livello nazionale. Tali linee guida sono riviste
periodicamente, su indicazione del Ministero
dell'Istruzione, dell'università e della ricerca sulla base
delle evidenze che emergono dalle relazioni degli Uffici
scolastici regionali. (comma 130).
Lucia Scuteri
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