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Valutazione e Buona Scuola.

006 ..:: 19.11.2016 :: 18:30

 

 

 

 

 

La valutazione degli insegnanti è una tematica problematica, potremmo definirla “terreno minato” per tutti i Ministri dell’Istruzione di tutti i Paesi. Ogni qualvolta abbiano provato ad affrontarla e a legiferare in merito, oppure soltanto ad avanzare proposte, sono scaturite enormi polemiche. Perché? Forse perché i docenti preferiscono stare “al di qua della cattedra” e giammai sottoposti, come scolaretti, ad alcuna verifica? Forse.
Insegnanti e associazioni professionali reclamano un aumento delle rimunerazioni, ma i responsabili dei sistemi scolastici, confrontati a questioni colossali di finanziamento esigono che si valuti il rendimento degli insegnanti e seguono la teoria della meritocrazia e premialità: “un aumento, anche piccolo, va giustificato e meritato”.
Pertanto, i sistemi di valutazione degli insegnanti applicati finora non sono soddisfacenti. Tutti concordano sulla necessità di una riforma radicale in materia.

In Italia.
Le valutazioni degli insegnanti fin qui applicate sono in genere sommarie, superficiali, vaghe, basate su criteri che nulla o poco hanno a che fare con quanto apprendono gli allievi a scuola. Per cogliere l’effetto reale del lavoro di un insegnante si dovrebbero valutare più volte gli allievi e vedere come evolvono i punteggi conseguiti nei test.
Da un’indagine svolta alcuni anni fa dall’Ocse su insegnanti di 23 Paesi (Rapporto Talis) emerse che i docenti italiani erano in testa alla graduatoria dei meno valutati del mondo: la maggioranza degli intervistati non aveva mai ricevuto una valutazione formale informale né da organismi o soggetti esterni, come gli ispettori scolastici, né da presidi od altri colleghi.

I criteri per la valutazione.
I criteri per l’analisi del lavoro svolto in alcuni Paesi sono definiti a livello nazionale (anche come esito della contrattazione sindacale), in altri a livello di scuola. Gli strumenti della valutazione sono diversi: colloqui individuali, documentazione del lavoro svolto, osservazione in classe, auto valutazione dell’insegnante, risultati conseguiti dagli alunni, test per gli insegnanti, e così via. Genitori e studenti fanno più raramente parte del processo formale di valutazione, ma nella valutazione operata dalla scuola si tiene conto anche di eventuali reclami o di altri feedback provenienti, in modo formale od informale, dall’utenza scolastica.

Come si valuta all’estero.


 

La valutazione degli insegnanti negli USA.

La fondazione americana Education Sector ha recentemente dedicato un rapporto a questa questione. Un progetto in corso negli USA, The New Teacher Project, che si prefigge di selezionare insegnanti eccellenti per gli studenti delle minorane o per gli allievi poveri in difficoltà, ha constatato che una percentuale sproporzionata di insegnanti (in certi casi perfino il 100%) riceve un giudizio positivo anche se non meritato. Per gli autori dello studio prodotto dalla fondazione "Education Sector", negli USA la valutazione degli insegnanti del settore statale è diventato un affare colossale. Si stima che la cifra d’affari annua di quest’attività si aggiri attorno ai 400 miliardi di dollari. Una somma del genere dà un’idea dell’importanza attribuita alla valutazione degli insegnanti in un sistema scolastico come quello americano, con l’illusione che questa sia la soluzione appropriata per migliorare la scuola.
In un’indagine svolta negli Stati Uniti dal National Comprehensive Center for Teacher Quality (NCCTQ) tra gli insegnanti, il 70% dichiara che la scuola statale non ha un sistema di rimunerazione adeguato per riconoscere il merito, per premiare i loro sforzi, l’impegno, lo spirito di iniziativa, la creatività, il successo con gli allievi. Sono soprattutto i giovani insegnanti a reclamare un sistema di incentivi salariali che ricompensi le prestazioni degne di nota, un modello di retribuzione che sia giusto e non uniforme.
Gli insegnanti intervistati dichiarano di non avere nessuna fiducia nella capacità di dirigenti a valutarli e di non fidarsi dei punteggi dei test dei loro allievi come metro di giudizio. In un sondaggio d’opinione svolto alcuni fa negli Stati Uniti dal Centro per la ricostituzione della scuola statale (Center for Reinventing Public Education) solo il 3 per cento degli insegnanti ha dichiarato di essere disposto ad accettare i punteggi degli studenti nelle prove strutturate come criterio determinante di fissazione dello stipendio.
Un terzo degli Stati americani pratica livelli salariali differenziati per i docenti, e stipendi più alti legati alle performance portano stabilità di organici e attirano anche i migliori laureati.

 

 

La valutazione degli insegnanti nel Regno Unito.

Nel Regno unito, per esempio, la valutazione dei professori è una realtà da 15 anni, e aiuta a migliorare la qualità dell’insegnamento e l’apprendimento. Le verifiche sono annuali, e alla base c’è un vero e proprio processo di gestione della performance dei professori («Performance Management») che si basa su standard professionali che definiscono compiti, conoscenze e competenze dei docenti a ogni tappa della loro carriera. Analogamente a quanto avviene in Germania: in ogni Land sono le linee guida per i dipendenti pubblici a stabilire la necessità di “dare le pagelle” agli insegnanti in determinati momenti del loro percorso professionale (fine del periodo di prova, promozione e trasferimento) e in alcuni casi a intervalli regolari. La valutazione si basa essenzialmente su visite in classe durante le lezioni da parte del capo d’istituto e degli ispettori scolastici, su rapporti redatti dal dirigente, su colloqui con il professore, e sulla valutazione del lavoro degli alunni. In Francia sono gli ispettori che valutano gli insegnanti (per quelli del secondo ciclo, nel giudizio, concorrono anche i capi d’istituto).

 

 

La valutazione degli insegnanti in Norvegia.

In Norvegia ci sono linee guida per valutare i professori che sono addirittura approvate pure dagli studenti. In realtà la responsabilità della valutazione, all’estero, è gestita in vario modo, in alcuni Paesi europei solamente dagli ispettori, mentre in altri Paesi sono i Capi di Istituto ad avere completa discrezionalità per la valutazione dei docenti; tuttavia i modelli più diffusi sono misti e consistono nell’affiancamento di ispettori e presidi, oppure di presidi ed altri docenti della scuola nel processo di valutazione dei professori».

 

 

La valutazione degli insegnanti In Francia.

Il sito francese "Le Café pédagogique" consacra un servizio a questo tema nel numero di aprile 2009 ha pubblicato quattro testimonianze di ispettori scolastici a complemento delle relazioni presentate alle giornate di studio su questa questione organizzate dal Centro Alain Savary dell’INRP (Institut National de recherche Pédagogique) di Lione il 2 e 3 aprile 2009. Anche in Francia gli insegnanti sono reticenti per non dire ostili alla valutazione della professione imperniata sui punteggi conseguiti dagli allievi nelle prove strutturate.
Secondo la sociologa Anne Barrère, la prima valutazione per gli insegnanti è il clima della classe, l’insieme relazionale che si instaura in una classe con una classe. I primi valutatori, implacabili, in fondo sono gli allievi e poi gli insegnanti stessi che non esitano a criticarsi ferocemente. La reputazione di un buon insegnante in seno ad una scuola è nota a tutti, ma pochi sono coloro che sono al di sopra di qualsiasi sospetto. La maggior parte degli insegnanti è vittima o oggetto di spietate analisi da parte dei colleghi. Gli insegnanti tra loro si valutano. Lo sviluppo professionale non è al centro di queste valutazioni e dei conflitti che esistono tra gli insegnanti. Gli effetti di queste valutazioni sono spesso essenzialmente soggettive, incidono sull’immagine di sé, sull’autostima.


 

ITALIA: La Legge 107 del 13/07/2016 «Buona Scuola».

Lo status del vecchio Comitato per la valutazione del servizio dei docenti, rubricato adesso “Comitato per la valutazione dei docenti” ex art.11 del D.Lgs. 297 del 1994 è stato novellato dal comma 129 dell’art.1 della Legge n.107 del 13 luglio 2015, cosiddetta “legge buona scuola”
129. Dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e' sostituito dal seguente:
«Art. 11 (Comitato per la valutazione dei docenti). - 1. Presso ogni istituzione scolastica ed educativa e' istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il comitato per la valutazione dei docenti.
2. Il comitato ha durata di tre anni scolastici, e' presieduto dal dirigente scolastico ed e' costituito dai seguenti componenti:
a) tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto;
b) due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione; un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo di istruzione, scelti dal consiglio di istituto;
c) un componente esterno individuato dall'ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici.
3. Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base:
a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti;
b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche;
c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale.
4. Il comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo. A tal fine il comitato e' composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, dai docenti di cui al comma 2, lettera a), ed e' integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor.
5. Il comitato valuta il servizio di cui all'articolo 448 su richiesta dell'interessato, previa relazione del dirigente scolastico; nel caso di valutazione del servizio di un docente componente del comitato, ai lavori non partecipa l'interessato e il consiglio di istituto provvede all'individuazione di un sostituto. Il comitato esercita altresì le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all'articolo 501».
I criteri possono essere accompagnati da un punteggio ben determinato oppure da un range di punti (da un minimo di …a un massimo di..) fermo restando che compete al dirigente scolastico il potere discrezionale di dare applicazione ai criteri.
- Le tre aree indicate al comma 129 e individuate dalle lettere a), b) e c)possono avere lo stesso peso/valore oppure possono avere pesi diversi.
1. L’area a) prevede tre possibili interventi valutativi che attengono particolarmente all’aspetto professionale e didattico individuale:
a1. qualità dell’insegnamento (indicatore: pareri di alunni, famiglie, colleghi, …).
a2. contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica (indicatore: partecipazione attiva a progetti….)
a3. successo formativo e scolastico degli studenti (indicatore: media finale della/e classi nella disciplina d’insegnamento. Incremento della media rispetto al 1° quadrimestre. Prove Invalsi).

1. L’area b) prevede tre possibili interventi valutativi che attengono prevalentemente all’aspetto professionale e didattico collettivo o di gruppo:
b1. risultati ottenuti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni (indicatore: esiti misurabili di attività finalizzate al potenziamento …)
b2. risultati ottenuti in relazione al potenziamento dell'innovazione didattica e metodologica (indicatore: attività di ricercatore, pubblicazioni …).
b3. collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche (indicatore: attività di partecipazione ai relativi progetti….).
1. L’area c) attiene a due attività di natura organizzativa:
c1. responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico (indicatore:attività di collaboratore, vicario, segretario del collegio docenti,….).
c2. nella formazione del personale (indicatore: attività di tutor, di formatore …).

Fase 7 – Il dirigente scolastico assegna ogni anno il bonus ad una quota di docenti della scuola sulla base dei criteri individuati dal Comitato.
L’assegnazione del bonus deve essere sostenuta da adeguata motivazione che si somma ai requisiti della trasparenza e della pubblicità.
Il dirigente scolastico, sulla base dei criteri individuati dal comitato per la valutazione dei docenti, istituito ai sensi dell'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dal presente articolo, assegna annualmente al personale docente una somma del fondo di cui al comma 126 sulla base di motivata valutazione (comma 127).

Fase 8 – Al termine del primo triennio di applicazione della normativa sulla valutazione degli insegnanti, gli USR inviano al Ministero una relazione sui criteri adottati dalle istituzioni scolastiche per la valutazione del merito degli insegnanti.
Ciò significa che gli USR dovranno raccogliere dalle istituzioni scolastiche due distinte informazioni: i criteri valutativi definiti all’inizio del triennio e le verifiche delle loro applicazioni registrate nell’arco di tempo interessato.
Se, oltre ai criteri valutativi definiti dal Comitato, saranno previste verifiche del processo attuato, sarà opportuno che, per tempo, in sede regionale e centrale vengano definite modalità uniformi di rilevazione.
Al termine del triennio 2016-2018, gli Uffici scolastici regionali inviano al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca una relazione sui criteri adottati dalle istituzioni scolastiche per il riconoscimento del merito dei docenti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 129 (comma 130).

Fase 9 – Dopo il primo triennio di applicazione del nuovo sistema di valutazione, un apposito Comitato tecnico-scientifico, nominato dal Ministro, predispone linee guida per la valutazione a livello nazionale del merito dei docenti, sulla base delle relazioni degli Uffici Scolastici Regionali, previo confronto con le rappresentanze di categoria.
Sulla base delle relazioni ricevute, un apposito Comitato tecnico scientifico nominato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo confronto con le parti sociali e le rappresentanze professionali, predispone le linee guida per la valutazione del merito dei docenti a livello nazionale. Tali linee guida sono riviste periodicamente, su indicazione del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca sulla base delle evidenze che emergono dalle relazioni degli Uffici scolastici regionali. (comma 130).


Lucia Scuteri
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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